Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2000
Stralcio di, un'area ubicata nel comune di Caspoggio, foglio n. 12, mapp. n. 23, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di fabbricato rurale sito in localita' Alpe Palu' da parte del comune di Lanzada. (Deliberazione n. VII/1184).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";
CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L, 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;
PRESO ATTO che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue: - che in data 9.5.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Caspoggio
di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge
431/85 da parte del Comune di Lanzada per la manutenzione di
fabbricato rurale sito in loc. Alpe Palu'; - che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti
dell'Unita' Organizzativa, si evince che non sussistono esigenze
assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza
del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
PRESO ATTO inoltre che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;
DATO ATTO che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in Comune di Caspoggio SO fg. 12 mapp. n. 23 per la sola
parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di
Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la
manutenzione di fabbricato rurale sito in loc. Alpe Palu' da parte
del Comune di Lanzada SO.
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 settembre 2000

Il segretario: SALA
 
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