Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000
Modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione 230/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 20 dicembre 2000,

- Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, recante razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha inglobato nella Parte B della tariffa elettrica il preesistente sovrapprezzo termico ordinario e l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica;
- l'articolo 6, commi 6.1 e 6.2, della deliberazione n. 70/97 ha istituito il Conto costi energia, alimentato tramite versamento da parte delle imprese distributrici della Parte B della tariffa elettrica relativamente alle vendite di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
- l'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, ha previsto il riconoscimento di contributi, a carico del Conto costi energia, alle imprese produttrici-distributrici a fronte della produzione e importazione di energia elettrica in ciascun bimestre, differenziati tra produzione termoelettrica, idroelettrica, geotermoelettrica e importazioni;

Premesso che:

- con la deliberazione 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97), l'Autorita' ha definito i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), prevedendo:
a) una componente del prezzo di cessione in ore piene relativa al costo evitato di combustibile pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
b) un prezzo di cessione in ore vuote pari, fino al 31 dicembre 1998, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e pari, a decorrere dal 1o gennaio 1999, al valore medio unitario nazionale della Parte B della tariffa (PB), come definito dall'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97;
- l'articolo 15 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), disciplina, tra l'altro, le forniture a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della Parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalita' della clientela, prevedendo a favore di queste forniture componenti tariffarie compensative;

Premesso che:

- l'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, liberalizza le attivita' di produzione di energia elettrica e di vendita della stessa ai clienti idonei di cui all'articolo 14 dello stesso decreto legislativo;
- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che entro il 1o gennaio 2001 il dispacciamento degli impianti di produzione di energia elettrica avvenga secondo l'ordine di merito economico, sulla base di offerte gestite dalla societa' Gestore del mercato Spa;

Visti:

- la legge 2 maggio 1990, n. 102;
- la legge n. 9/91;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 14 novembre 1996, n. 577;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996:

- Viste:

- la deliberazione n. 70/97,
- la deliberazione n. 108/97;
- la deliberazione n. 204/99;

- Considerato che:

- il regime di contributi alle imprese produttrici-distributrici previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 70/97, differenziando i contributi stessi in funzione del tipo di impianto utilizzato per la produzione di energia elettrica e in funzione della quantita' di energia elettrica prodotta rispetto ai livelli degli anni precedenti, non risulta compatibile con la liberalizzazione dell'attivita' di produzione dell'energia elettrica;
- e' terminato il periodo di applicazione di condizioni tariffarie speciali previste dall'articolo 11, comma 6, della legge 2 maggio 1990, n. 102, per le utenze ubicate in Valtellina;
- la soppressione della Parte B della tariffa fa venire meno i presupposti per il mantenimento delle condizioni tariffarie speciali riconosciute all'energia elettrica che le imprese elettriche degli enti locali cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali, con riferimento a tale Parte B;
- la Parte B della tariffa prevede aliquote differenziate per le forniture in bassa tensione per usi domestici a clienti con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica, a loro volta articolate per scaglioni di consumo, e per le forniture in bassa tensione per usi domestici a tutti gli altri clienti;
- il rapporto tra energia assoggettata alla parte B della. tariffa ed energia ammessa ai contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come comunicato bimestralmente all'Autorita' dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nell'anno 2000 e' mediamente pari a 0,92;

Ritenuta:

- l'opportunita' di sopprimere i contributi alla produzione di energia elettrica a carico del Conto costi energia per l'energia elettrica prodotta a partire dall'1 gennaio 2001;
- la conseguente opportunita' di sopprimere, a decorrere dall'1 gennaio 2001, la Parte B della tariffa e di prevedere che tutti i costi di generazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato siano coperti attraverso una specifica componente tariffaria per l'utenza domestica e dai corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie definite dagli esercenti e diversi dalla Parte B della tariffa per le altre tipologie di utenza,
- la necessita' di prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2001, il Conto costi energia operi esclusivamente per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, e per la contabilizzazione del gettito della Parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici o importata ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000:
- la necessita' di ridefinire il parametro di riferimento per la determinazione del prezzo di cessione in ore vuote dell'energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge n. 9/91, definito dalla deliberazione n. 108/97, in modo da assicurare prezzi di cessione in ore vuote comparabili con i prezzi riconosciuti in assenza della soppressione della Parte B della tariffa;
- la necessita' di assicurare alle forniture, alle quali, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della Parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalita' della clientela, condizioni tariffarie equivalenti a quelle che si sarebbero applicate in assenza della soppressione della Parte B della tariffa;
- l'opportunita' di abrogare le disposizioni della deliberazione n. 204/99 relative alla Parte B della tariffa ed ai contributi a carico del Conto costi energia;
- l'opportunita' di escludere l'energia elettrica che le imprese elettriche degli enti locali cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali dall'applicazione delle condizioni tariffarie speciali con riferimento alla Parte B della tariffa;
- l'opportunita' di mantenere, per le forniture in bassa tensione per usi domestici, un'articolazione della componente delle tariffe D2 e D3 a copertura dei costi variabili di generazione analoga a quella prevista dall'articolazione della parte B della tariffa;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70197, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale. n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
c) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinano n. 235;
d) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
e) per parametro Vt si intende il costo unitario riconosciuto dei combustibili di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.
 
Articolo 2 Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97

2.1 L'articolo 1, comma 1.2, della deliberazione n. 70/97 e' abrogato.
2.2 Salvo quanto previsto al successivo articolo 5, e' abrogato l'articolo 6, commi da 6.1 a 6.4, commi 6.6, 6.7 e commi da 6.9 a 6.18, della deliberazione n. 70/97.
2.3 Il contributo di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 non e' riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici o importatrici a decorrere dall'1 gennaio 2001.
2.4 Il parametro C viene aggiornato dall'Autorita' all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt.
 
Articolo 3 Modificazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97

Il prezzo di cessione nelle ore vuote delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991. n. 9, definito dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 9, 108/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari al 92% del valore del parametro Ct.
 
Articolo 4 Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99

4.1 All'articolo 12, comma 12.2, lettera d), e comma 12.3, lettera d), della deliberazione n. 204~199, le parole "parte B" sono sostituite dalla parola "PV". 4.2 L'articolo 12, comma 12.4, della deliberazione n. 204/99 e' sostituito dal seguente:
"12.4 La componente PV e' pari al prodotto tra il parametro Ct ed il coefficiente f. Il parametro Ct e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97. I valori del coefficiente f relativi alla tariffa D2 sono riportati nella tabella 8bis. Il valore del coefficiente f relativo alla tariffa D3 e' fissato pari a 1,269."
Le tabelle di cui alla deliberazione n. 204/99 sono integrate con la tabella 8bis allegata alla presente deliberazione.
4.3 All'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 204/99 sono soppresse le parole "della componente Parte B e".
4.4 All'articolo 15, comma 15.1, primo periodo, della deliberazione n. 204/99 sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali".
4.5 All'articolo 15, dopo il comma 15.2, e' aggiunto il seguente comma 15.2.1:
"15.2.1 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 15.2, il valore di riferimento della Parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 e' pari, per ciascun bimestre, all'aliquota della Parte B della tariffa applicabile alla fornitura al 31 dicembre 1999, indicizzata applicando, per ciascun bimestre intercorso dalla predetta data, una variazione percentuale uguale a quella registrata, nello stesso bimestre, dal parametro Ct. Nel caso delle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale del parametro Ct sia risultata positiva."
4.6 All'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione n. 204/99 e' soppressa la lettera f).
 
Articolo 5 Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

5.1 Fino al 31 dicembre 2001, il Conto costi energia, di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 70/97, continua ad operare esclusivamente per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici e per la contabilizzazione del gettito della Parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta o importata ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000.
5.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede alla chiusura del Conto costi energia, trasferendo ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 70/97.
 
Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 20 dicembre 2000

Il presidente: Ranci
 
TABELLA 8 bis - Valori del coefficiente per la tariffa D2 ===============================================================
Coefficiente f della tariffa D2 ===============================================================
scaglioni di consumo (kWh anno) coefficiente f
da fino a ---------------------------------------------------------------
0 1800 0,805
1801 2640 1,269
2641 4440 1,734
oltre 4440 1,269 ---------------------------------------------------------------
 
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