Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. 5
Applicazione per l'anno 2001 della legge 1o luglio 1970, n. 518, recante "Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero" e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante "Criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero".

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si forniscono qui di seguito le istruzioni per la corretta presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo previsto dalla legge 1o luglio 1970, n. 518, che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concedera' secondo i criteri e le modalita' fissate dal decreto 21 luglio 1999, n. 315. I testi delle due fonti normative citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce "Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" o alla voce "Circolari e comunicati". A) Scopo della concessione dei contributi.
Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale.
La domanda di approvazione del programma promozionale e' inviata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale America n. 341 - 00144 Roma e, parallelamente, alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 gennaio 2001.
Le domande inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. Redazione del programma promozionale.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' che l'azione per la quale si chiede la ammissibilita' al contributo risulti pertinente, poiche' non potranno essere presi in considerazione progetti che non abbiano contenuto strettamente promozionale.
Per facilitare la redazione del programma di attivita' relativa all'anno 2001 si allegano alla presente uno schema riassuntivo dei costi preventivati e dei ricavi attesi sui singoli progetti (allegato 1) e una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (allegato 2).
Le schede devono essere accompagnate da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una sufficientemente ampia descrizione dei vari progetti e da un elenco delle attivita' camerali per settore merceologico di attivita', secondo lo schema proposto all'allegato 3.
In alternativa alla redazione del programma di attivita' per singole schede, e' data facolta' a quelle Camere che prevedono per il 2001 un volume complessivo del loro bilancio preventivo inferiore alla somma di L. 500 milioni, di integrare la sopraccitata relazione illustrativa di sintesi con elementi riferiti al costo ipotizzato per ogni linea di attivita', ai corrispondenti ricavi attesi, nonche' agli indicatori di successo e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare il successo delle azioni programmate.
Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti aree progettuali:
a) area informativa (mediante riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicita' sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);
b) area formativa e dell'addestramento professionale (mediante organizzazione di corsi, workshop e seminari);
c) contatti per la conclusione di affari (partecipazione diretta a eventi fieristici, assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori, azioni di ricerca partners);
d) area di assistenza e consulenza alle imprese mediante erogazione di servizi alle stesse;
e) area dell'attivita' di rete: redazione e diffusione dei rapporti semestrali sulle opportunita' di business e del Business Atlas, secondo lo schema predisposto da Assocamerestero, la partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, a seminari formativi organizzati da Assocamerestero, alle riunioni di area e a tutti gli incontri e convegni di area organizzati da questo Ministero e da Assocamerestero;
f) altre aree progettuali promozionali definite da ciascuna Camera;
g) in alternativa, le azioni promozionali potranno essere raggruppate per settore merceologico.
Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi previsti ed i ricavi attesi, nonche' i risultati attesi. A tal fine e' importante che nella definizione degli indicatori di successo e dei relativi standard si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo (come ad esempio il "giudizio" degli operatori o dei visitatori durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura di precisare l'obiettivita' dei metodi di rilevazione che saranno seguiti (ampiezza del campione di intervistati, obiettivita' nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni) e che si indichi i modi di eseguire verifiche effettive. In alternativa, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potra' anche essere affidata a idonee societa' specializzate.
Le Camere gia' certificate ai sensi delle normative ISO 9001/9002, potranno far coincidere gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione con quelli richiesti dall'amministrazione per la misurazione dei risultati attesi. Documentazione.
Accanto al programma di attivita', la Camera inviera' alla scadenza del 31 di gennaio anche il bilancio preventivo per l'anno 2001. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (allegato 4).
Si richiama l'attenzione sulle condizioni di accettabilita' del programma di attivita' e del bilancio preventivo. Questi si intendono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, e' necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.
Il programma dell'attivita' potra' essere aggiornato o integrato con nuovi progetti, solo se sussistono obiettive giustificazioni. Le modifiche devono essere presentate almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 ottobre 2001, per consentire al Ministero di approvare i progetti nei tempi previsti dal regolamento. Ogni modifica al programma di attivita' inviata a questo Ministero, dovra' essere parimenti inoltrata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente. C) Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sull'attivita' svolta nell'anno 2000.
Entro il 31 marzo 2001, le Camere inviano al Ministero e alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, che esprime al Ministero il proprio motivato parere, la rendicontazione dell'attivita' svolta nel corso dell'anno 2000 relativa ai progetti approvati. Le domande inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. Redazione del rendiconto.
Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attivita', si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti per tutti i progetti (allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2000 (allegato 6).
La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e si dovra' aver cura di giustificare gli eventuali sensibili scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, si dovranno utilizzare gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi a preventivo siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali. Le Camere gia' certificate alla data del 31 gennaio 2000 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001/9002 e che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validita' per l'anno 2000 della certificazione ISO 9001/9002.
Anche per la illustrazione delle attivita' svolte, accanto alle schede di rendiconto di ogni singolo progetto, e' richiesta una relazione illustrativa di sintesi ed un elenco delle attivita' camerali realizzate per settore merceologico di attivita', seguendo lo schema proposto all'allegato 7. Documentazione di corredo.
La rendicontazione dell'attivita' svolta deve essere corredata dalla fotocopia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2000, debitamente certificato dagli organi competenti o da societa' di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si invia un modello standard di bilancio (allegato 8).
La rendicontazione dell'attivita' svolta ed il bilancio consuntivo 2000 non saranno valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, e' necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.
A completamento della documentazione le Camere dovranno inviare anche l'elenco degli associati al 31 dicembre 2000 con l'eventuale variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, si allega un modello di calcolo (allegato 9).
Inoltre, per una sollecita erogazione del contributo e' necessario che il Ministero conosca con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento. Per facilitare anche questa operazione, e' stato predisposto un modello di comunicazione (allegato 10). Redazione della documentazione in lingua italiana.
Tutta la documentazione inviata dovra' essere redatta in lingua italiana ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione dovra' essere certificata dal presidente camerale nella sua qualita' di rappresentante legale del sodalizio. La documentazione inoltre dovra' essere trasmessa anche su supporto informatico (floppy disk). Le integrazioni che si renderanno necessarie durante l'anno potranno essere invece anticipate via e-mail. D) Presentazione di elementi di integrazione delle domande.
Il Ministero ha facolta' di chiedere alle Camere di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. Le camere sono tenute a rispondere con tempestivita' e completezza alle richieste formulate dal Ministero. E) Ispezioni e verifiche.
Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facolta' di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo. F) Come contattare il Ministero.
L'Ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.
Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.
Indirizzo: Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale America n. 341 - 00144 Roma.
Dirigente: dott. Claudio Borghese - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax: 06-59932454 - E-mail: promo3 mincomes.it
Incaricata dell'istruttoria: dott.ssa Brunella Bellezza - Tel. 06-59932612.
Sito web: http://www.mincomes.it
Roma, 27 dicembre 2000
Il direttore generale: Caprioli
 
ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
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ALLEGATO 4
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ALLEGATO 5
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ALLEGATO 6
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ALLEGATO 7
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ALLEGATO 8
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ALLEGATO 9
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ALLEGATO 10
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