Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 dicembre 2000
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Wibke Rommling nata a Schwalmstadt-Ziegenhain il 18 ottobre 1974, cittadina tedesca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico "Diplom Sozialpadagogin (FH)" conseguito il 2 marzo 1974 presso la Fachhochschule di Fulda (Germania), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante;
Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sopra indicato;
Preso atto che la richiedente ha documentato una vasta esperienza professionale, nel campo dell'assistenza sociale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Wibke Rommling, nata a Schwalmstadt-Ziegenhaim, il 18 ottobre 1974 cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di anni uno presso un servizio pubblico rivolto ad utenze di adulti;
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: metodi e tecniche del servizio sociale, principi e fondamenti del servizio sociale e ricerca sociale.
Roma, 18 dicembre 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto consiste in un colloquio orale.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dell'assistente sociale tutor.
 
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