Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 dicembre 2000
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Andreola Anastasia, nata il 10 febbraio 1970 a Nikaia (Grecia), cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso della laurea in ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico nazionale Metsovio nel giugno 1997;
Considerato che la richiedente e' una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante l'iscrizione all'ordine degli ingegneri in Grecia dal 19 giugno 1999, al numero 82347;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Andreola Anastasia, nata il 10 febbraio 1970 a Nikaia (Grecia), cittadina greca, e' riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta dalla richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia: scienza delle costruzioni.
Roma, 18 dicembre 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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