Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2000
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi per la rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma della tassazione delle rendite finanziarie, che ha previsto la possibilita' per il contribuente di scegliere tra tre regimi di tassazione: dichiarato, amministrato e gestito, in cui nei primi due regimi l'imposta e' applicata secondo il criterio della realizzazione e nel terzo secondo il criterio della maturazione;
Visto, l'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ha previsto l'applicazione di uno strumento (cosiddetto "equalizzatore") attraverso il quale rendere equivalente, sotto il profilo finanziario, la tassazione effettuata mediante il regime gestito a quella effettuata mediante la dichiarazione e il regime amministrato e in base al quale le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali positivi e negativi, nonche' i proventi e gli oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono essere corretti applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonche' del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha individuato l'organo tecnico competente alla rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, di cui al citato art. 82, comma 9, del TUIR nell'Ufficio italiano cambi, quale di agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 che ha stabilito, altresi', che con convenzione da stipularsi tra l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministero delle finanze, da approvarsi con decreto ministeriale, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nonche' le modalita' e i termini con i quali attuare lo scambio di informazioni;
Considerato che in data 28 dicembre 2000 e' stata stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi una convenzione che regolamenta la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalita' e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio di informazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ufficio italiano dei cambi, riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, che ha per oggetto la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni dei titoli alla fine di ogni anno, l'individuazione delle modalita' e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'"equalizzatore", nonche' lo scambio di informazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato

CONVENZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE QUOTAZIONI DEI TITOLI NEGOZIATI
IN MERCATI REGOLAMENTATI

TRA

Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate (di seguito indicato come "Amministrazione"), con sede in Roma, in viale Europa n. 242, codice fiscale n. 80207790587, legalmente rappresentato dal dott. Vincenzo Busa, nella qualita' di direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, espressamente delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con atto che si allega in originale alla presente convenzione,
E
L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito indicato come "Ufficio"), ente pubblico, con sede in Roma, in via delle Quattro Fontane n. 123, codice fiscale n. 02450930587, legalmente rappresentato dal dott. Carlo Santini, nella qualita' di direttore generale dell'Ufficio, in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata, rilasciata dal presidente dell'Ufficio stesso dott. Antonio Fazio, che si allega in originale alla presente convenzione,
Considerato che: salva diversa esplicita indicazione, i termini con iniziale maiuscola avranno nel presente atto il significato in appresso indicato:
Amministrazione, indica il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate;
Convenzione, indica il presente atto tra le parti;
Ufficio, indica l'Ufficio italiano dei cambi;
Parte, indica, a seconda dei casi, l'Amministrazione o l'Ufficio;
Decreto, indica il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, emanato al sensi dell'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
TUIR, indica il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Premesso che:
a) la riforma della tassazione delle attivita' finanziarie disposta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, prevede la possibilita' per il contribuente di scegliere fra tre regimi: dichiarato, gestito e amministrato;
b) la disciplina dei tre regimi si differenzia quanto agli adempimenti dei contribuenti e ai criteri di imposizione;
c) nel regime gestito l'imposta viene applicata sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta;
d) negli altri due regimi, amministrato e dichiarato, invece, l'imposta viene applicata secondo il criterio della realizzazione, cioe' quando si verifica la cessione o il rimborso;
e) uno degli obiettivi principali della riforma della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e' quello di garantire la neutralita' dell'imposta rispetto alle scelte degli investitori;
f) l'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede l'applicazione di uno strumento attraverso il quale, senza snaturare i principi giuridici sottostanti le due diverse discipline, sia possibile rendere la tassazione al realizzo equivalente, sotto il profilo finanziario, a quella del maturato (cosiddetto "equalizzatore") e che le plusvalenze, le minusvalenze e i differenziali positivi e negativi, nonche' i proventi e gli oneri di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, devono essere corretti applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonche' del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione;
g) a norma del citato art. 82, comma 9, del TUIR, le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze:
h) l'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 ha individuato l'organo tecnico competente alla rilevazione delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, di cui ai citato art. 82, comma 9, del TUIR, nell'Ufficio italiano cambi, quale agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari;
i) il citato decreto ministeriale 4 agosto 2000 ha stabilito, altresi', che:
le quotazioni sono dall'Ufficio rilevate con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno o, se anteriore, all'ultimo giorno di operativita' dei mercati e sono espresse in euro al cambio di tale giorno;
le quotazioni sono rilevate a partire dal 1998;
l'Ufficio, per la risoluzione di problemi di particolare difficolta', puo', senza oneri, avvalersi, ai sensi del citato art. 82, comma 9, delle competenze del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa, dell'Associazione bancaria italiana, dell'Associazione italiana delle societa' ed enti di gestione mobiliare ed immobiliare, dell'Associazione intermediari mobiliari, dell'Associazione italiana analisti finanziari e dell'Assoservizi fiduciari di Trust e di Investimento;
le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto, nonche' quelle per lo scambio di informazioni sono definite con convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione e l'Ufficio;
l) e' stata acquisita la preventiva adesione, alla presente convenzione, del direttore generale del Dipartimento delle dogane con nota del 20 dicembre 2000 protocollo n. 8184;
Tutto cio' premesso,

Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Oggetto della convenzione
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, ha per oggetto la rilevazione, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, delle quotazioni alla fine di ogni anno:
dei titoli italiani corrispondenti alle seguenti tipologie, cosi' come individuate dall'Amministrazione: a) azioni; b) warrant e diritti di durata originaria superiore ai 12 mesi;
dei titoli esteri, appartenenti alle medesime tipologie suindicate, in quanto detenuti da soggetti qualificabili come residenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria.
Ha, altresi', per oggetto:
l'individuazione delle modalita' e dei tempi inerenti alla diffusione dei dati utili per l'"equalizzatore";
lo scambio di informazioni.
Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
Art. 2.
Mercati di quotazione
L'Ufficio, in conformita' a quanto previsto dalla circolare n. 173/E emanata dall'Amministrazione in data 29 settembre 2000, rileva le quotazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 negoziati sia nei mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sia nei mercati di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, come da elenco di cui all'allegato A della presente convenzione.
Nel caso in cui un titolo risulti quotato su piu' mercati, l'Ufficio rileva la quotazione sul mercato ritenuto dall'Ufficio stesso piu' significativo.
Art. 3.
Acquisizione graduale delle rilevazioni
L'Amministrazione, considerata anche la ristrettezza dei tempi previsti per l'effettivo avvio del sistema, prende atto che nella prima fase applicativa l'alimentazione del "data base" avverra' con carattere di gradualita'. Per le quotazioni che risulteranno non rilevate trovera' applicazione la c.d. "formula semplificata", cosi' come previsto, in via generale, dall'art. 2, comma 5, del decreto.
Art. 4.
Modalita', contenuto e tempi di diffusione dei dati
A partire dal 15 gennaio 2001, l'Ufficio distribuira' agli intermediari abilitati le informazioni utili per l'applicazione dell'"equalizzatore" attraverso la Rete nazionale interbancaria. I soggetti di cui sopra non collegati alla Rete riceveranno le medesime informazioni tramite supporto magnetico. La diffusione dei dati agli intermediari abilitati avverra' con cadenza quindicinale secondo il tracciato record di cui all'allegato B della presente.
Dal mese di maggio 2002 l'Ufficio rendera' disponibile per gli intermediari abilitati lo stesso flusso informativo tramite la rete Internet.
L'Ufficio fornira' gli stessi dati, con la medesima cadenza quindicinale, all'Amministrazione attraverso supporto magnetico e tramite Internet.
I contribuenti che abbiano scelto di procedere autonomamente all'applicazione dell'"equalizzatore" potranno acquisire specifiche informazioni consultando il sito Internet dell'Ufficio a partire dal mese di maggio 2002.
Art. 5.
Fonti di informazione e responsabilita' dell'Ufficio
L'Ufficio rileva le quotazioni avvalendosi di fonti di informazione selezionate a suo insindacabile giudizio.
I criteri per il trattamento dei dati acquisiti nonche' quelli per l'adeguamento delle serie storiche delle quotazioni a seguito di eventi societari sono stabiliti dall'Ufficio; in presenza di fattispecie che l'Ufficio dovesse ritenere di dubbia interpretazione, l'Ufficio medesimo si avvarra' delle indicazioni fornite dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2000.
L'Amministrazione esonera e tiene indenne l'Ufficio da ogni responsabilita' verso terzi. Per eventuali errori e omissioni nell'acquisizione, nel trattamento e nella diffusione dei dati rilevati ai fini dell'equalizzatore l'Ufficio risponde nei confronti dell'Amministrazione esclusivamente ai sensi dell'art. 1229 del codice civile.
I dati diffusi dall'Ufficio sono finalizzati unicamente all'applicazione dell'equalizzatore.
Le informazioni rilevate ai fini dell'equalizzatore potranno essere utilizzate dall'Amministrazione e dall'Ufficio per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Scambio di informazioni
Nel quadro della reciproca collaborazione sulla quale si basa l'affidamento all'Ufficio dei compiti di rilevazione dei dati utili per l'equalizzatore, l'Amministrazione rendera' disponibili all'Ufficio le informazioni relative all'interscambio commerciale con l'estero, ai dati sui redditi di capitale riguardanti gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia, nonche' le ulteriori informazioni di cui l'Ufficio stesso fara' richiesta. Le specifiche tecniche delle informazioni richieste costituiranno oggetto di separato protocollo.
I dati resi disponibili dall'Amministrazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 7.
Procedimento di quantificazione delle spese
Al termine di ciascun anno a partire dal 2001, l'Amministrazione e l'Ufficio procederanno in via autonoma - in base a criteri che saranno definiti con separato protocollo - alla valutazione dei costi rispettivamente sostenuti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nel quadro dello scambio di informazioni di cui al precedente art. 6.
L'eventuale differenza a favore di una delle due Parti, risultante dalle rispettive valutazioni, sara' riversata dall'altra Parte entro tre mesi dal termine dell'anno di riferimento.
Art. 8.
Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore a partire dal 1o gennaio 2001 ed ha durata indeterminata. Ciascuna delle Parti ha, tuttavia, facolta' di recedere dalla convenzione qualora sopraggiungano obiettive ragioni ostative alla continuazione del rapporto. In tal caso, le Parti si impegnano a concordare tempi e modi per l'effettiva cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.
Art. 9.
Approvazione della convenzione
La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato, e' subordinata all'approvazione con decreto del Ministero delle finanze.
Art. 10.
Registrazione
La presente convenzione e' soggetta a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 11.
Valore degli allegati
Il presente atto si compone di undici articoli e degli allegati indicati con le lettere A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Eventuali integrazioni e/o modificazioni delle disposizioni di cui ai suddetti allegati saranno oggetto di ulteriori documenti sottoscritti dalle Parti, che faranno parte integrante della convenzione.
Roma, 28 dicembre 2000
----> Vedere firme a pag. 16 della G.U. <----
 
Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 17 della G.U. <----
 
Allegato B
----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 28 della G.U. <----
 
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