Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 404
Interventi in favore del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalita' e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 4 novembre 1965, n.
1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia), e' il seguente:
"Art. 1 (Presupposti e finalita' della legge). - Lo
Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica,
di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne
riconosce l'importanza economica ed industriale. Le
attivita' di produzione, di distribuzione e di
programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse
generale.
Pertanto lo Stato:
a) favorisce il consolidarsi dell'industria
cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
b) promuove la struttura industriale a partecipazione
statale, assicurando che sia di integrazione all'industria
privata ed operi secondo criteri di economicita';
c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a
valorizzare e diffondere il cinema nazionale con
particolare riguardo ai film di notevole interesse
artistico e culturale;
d) assicura, per fini culturali ed educativi, la
conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua
diffusione in Italia ed all'estero;
e) cura la formazione di quadri professionali e
promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.".



 
Art. 2.
1. Al Museo nazionale del cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della cinematografia e dei nuovi linguaggi audiovisuali;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;
c) svolgere attivita' informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;
d) concorrere alla realizzazione a Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.
 
Art. 3.
1. Il Museo nazionale del cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana.
2. Il comune di Torino provvede al restauro ed al recupero funzionale della Mole Antonelliana e, in collaborazione con gli altri soci fondatori, al nuovo allestimento del Museo nazionale del cinema nonche' all'incremento delle collezioni.
 
Art. 4.
1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo nazionale del cinema di Torino e comunque per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, al Museo stesso e' assegnato, a decorrere dall'anno 2000, un contributo ordinario annuo di un miliardo di lire.
 
Art. 5.
1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento delle loro attivita' e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonche' al fine di razionalizzare le modalita' di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: "e coordina " fino alla fine del comma.



Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).".
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426 (Trasformazione
dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia"
nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Settori di attivita').
(Omissis).
3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere
della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla
conservazione di opere della cinematografia nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alle opere
filmiche iscritte nel pubblico registro per la
cinematografia, nonche' alla conservazione dei negativi
delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo
di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa
svolge attivita' di ricerca, anche a supporto ed in
coordinamento con il settore della formazione, ricerca e
sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza
e dello studio del materiale raccolto".



 
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 482):
Presentato dall'on. Novelli ed altri il 9 maggio 1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 25 luglio 1996, con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
15 dicembre 1998, il 16 febbraio 1999, il 20 ottobre 1999,
il 16 novembre 1999, il 1o febbraio 2000, il 29 novembre
2000, il 13 dicembre 2000.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 14 dicembre 2000.
Esaminato ed approvato dalla VII commissione, in sede
legislativa il 14 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4925):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000
con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione il 20 dicembre 2000 e
approvato il 21 dicembre 2000.
 
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