Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali del 3 luglio 1996, del 5 maggio 1997 e del 16 maggio 1997, relativi alle modificazioni all'ordinamento universitario didattico (tab. XLV/2) delle scuole di specializzazioni del settore medico;
Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 settembre 2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 9 novembre 2000;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' integrato come appresso.
Art. 1.
Dopo l'attuale art. 771 dell'ordinamento degli studi, concernente la scuola di specializzazione in medicina nucleare, e' aggiunto il seguente nuovo art. 772:
"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA
Art. 772. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.
Art. 773. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.
A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.
Art. 774. - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.
Art. 775. - Il corso ha la durata di quattro anni.
Art. 776. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 777. - La sede amministrativa della scuola e' l'Istituto di pediatria medica preventiva e sociale. Il numero di specializzandi iscrivibili viene stabilito dal senato accademico.
AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTI
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A. Area propedeutica.
Obiettivo: lo specialista deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.
Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale, F19A Pediatria generale e specialistica. B. Area tecnico-metodologica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.
Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C. Area genetico-clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, all'analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale, F19A Pediatria generale e specialistica.
Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
La tesi di specializzazione potra' essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.
Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:
1. Indirizzo medico.
Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita':
partecipare all'attivita' di 50 casi di consulenza genetica con responsabilita' diretta alla diagnostica;
espletamento delle consulenze stesse;
partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.
Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.
2. Indirizzo tecnico.
Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita':
esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
refertazione delle analisi stesse.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico".
 
Art. 2.
Dopo l'attuale art. 777 dell'ordinamento degli studi, concernente la scuola di specializzazione in genetica medica, e' aggiunto il seguente nuovo art. 778:
"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA
Art. 778. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola di specializzazione in reumatologia, che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 779. - La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, di diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.
Art. 780. - La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.
Art. 781. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 782. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture del dipartimento di medicina interna della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, sede anche amministrativa della scuola e quella del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 783. - In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di ammettere il numero massimo d'iscritti determinato in n. 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 specializzandi.
Art. 784. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 785. - Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 786. - La scuola comprende quattro aree d'insegnamento e tirocinio professionale. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologica dei tessuti connettivi e dell'apparato muscoloscheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche, deve acquisire capacita' di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresi' acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
Settori: E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia. B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, iatologia e diagnostica per immagini.
Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese. C. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.
Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, L18C Linguistica inglese. D. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.
Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese. Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:
a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola;
b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intrarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;
c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;
d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;
e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;
f) aver dimostrato capacita' di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Messina, 11 dicembre 2000
Il rettore: Silvestri
 
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