Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
CIRCOLARE 7 dicembre 2000, n. 13964 |
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale. Richiesta dati. |
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A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale Ai comitati di settore Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle accademie e ai conservatori musicali (per il tramite dei Ministeri competenti) Alle agenzie fiscali (per il tramite del Ministero delle finanze) Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Agli enti strumentali delle regioni (per il tramite delle regioni) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle Ipab e ai consorzi comunali e provinciali (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle aziende sanitarie (per il tramite delle regioni) Alle aziende ospedaliere (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'Unioncamere All'ANIACAP Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano All'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento degli AA.GG. e personale - Dipartimento della funzione pubblica e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale
I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 47-bis del D.lgs. 29/1993, dall'art. 44 del D.lgs. 80/1998 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998. In applicazione delle norme suddette l'Aran procede all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali biennalmente, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale che, nel caso di specie, e' il quadriennio 2002-2005 - primo biennio economico. L'accertamento della rappresentativita' avverra' sulla base della media tra i voti riportati nelle elezioni delle Rsu (dato elettorale), che saranno indette nel 2001, e le deleghe (dato associativo), che dovranno essere necessariamente rilevate al termine del biennio trascorso dall'ultima rilevazione avvenuta nel dicembre 1998. Pertanto la rilevazione delle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali sara' riferita alla data del 31 dicembre 2000. I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dall'art. 47-bis del D.lgs. 29/1993. Data la complessita' della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione, la tempestivita' con la quale questa Agenzia puo' adempiere al proprio mandato dipende in grande misura dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. A tal fine, dopo l'esperienza della rilevazione 1998, per rendere piu' agevole il compito a codeste Amministrazione ed Enti, questa Agenzia ha elaborato schede semplificate per l'acquisizione dei dati, nonche' un sistema che consenta di utilizzare gli strumenti informatici. Di seguito vengono riportate le indicazioni per la trasmissione dei dati e per la compilazione delle schede. Tra le Amministrazioni alle quali e' diretta la presente nota figurano anche le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Accademie e i Conservatori, per le quali, con il CCNQ stipulato il 9 agosto 2000 ed il CCNQ del 14 novembre 2000 in corso di approvazione, sono stati istituiti i relativi comparti. Al fine di potere ottenere i dati associativi relativi al personale di tali nuove Amministrazioni, scorporato da quelli dei comparti di originaria appartenenza, saranno indette apposite riunioni con le Amministrazioni interessate al fine di pervenire a modalita' di rilevazione separate in relazione ai procedimenti di mobilita' del personale, tuttora in atto. La presente nota e' pubblicata sul sito internet dell'Aran all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione Relazioni sindacali alla voce Deleghe 2000. Per ogni Amministrazione ed Ente oltre alla nota generale saranno pubblicati i singoli files con le schede di comparto, in modo che ciascuno di essi possa scaricare solo quelle di propria pertinenza, nonche' le istruzioni per procedere alla compilazione ed alla trasmissione all'Aran delle stesse. Si precisa che la stampa delle schede e' immediatamente possibile, mentre la funzione di abilitazione alla compilazione delle schede per l'acquisizione dei dati per via informatica sara' operativa dall'1 febbraio 2001 e fino al termine massimo del 15 aprile 2001, data dopo la quale le schede dovranno essere inviate unicamente per posta.
La trasmissione dei dati all'Aran deve avvenire secondo le seguenti indicazioni:
a) - Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo devono trasmettere i dati relativi alle deleghe entro il 28 febbraio 2001. b) - La trasmissione avviene tramite due modalita': per via informatica e per posta tramite RRR, non alternative tra loro ma entrambe necessarie in quanto la seconda costituisce la prova documentale dei dati trasmessi in via informatica in caso di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate nel corso della certificazione dei dati per la rappresentativita' affidata, come noto, al Comitato Paritetico di cui all'art. 47-bis del d.lgs. 29/1993: - le Amministrazioni/Enti che non sono in grado di trasmettere i dati anche per via informatica devono inviarli esclusivamente per posta tramite RRR; - la trasmissione per posta deve avvenire, con lettera di accompagnamento a firma del dirigente del servizio, tramite RRR all'indirizzo: ARAN - Ufficio Relazioni Sindacali - Via del Corso, 476 - 00186 Roma. Non saranno prese in considerazioni comunicazioni che non abbiano dette caratteristiche. c) - La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2000; per tale ragione la rilevazione e' effettuata al 31 gennaio 2001 in quanto, solo a tale data, sono rilevabili anche le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2000 e, pertanto, seppure non contabilizzate, gia' attive al 31 dicembre 2000 (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998). d) - La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a quelle rilasciate dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale; vanno pertanto indicate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e non anche le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione. e) - A tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega. f) - La trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando le apposite schede di comparto. g) - Contestualmente alla trasmissione all'Aran le schede, debitamente compilate e sottoscritte dal rappresentante sindacale, devono essere inviate alle organizzazioni sindacali di pertinenza. h) - Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai dipendenti, ivi operanti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'Aran per i rispettivi comparti. I dati relativi agli altri dipendenti, che non sono ricompresi in tale eccezione, devono, invece, essere regolarmente inviati.
Indicazioni per la compilazione delle schede
1 - Le schede sono gia' predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale e, pertanto, ogni Amministrazione ed Ente dovra' compilare esclusivamente le schede relative al comparto di appartenenza. Non devono essere compilate schede diverse da quelle chiaramente indicate per ogni comparto. 2 - Per ogni comparto la scheda N. 1 e' di carattere riepilogativo e riporta i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000, al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla stessa data, nonche' l'indicazione delle relative schede per categoria di dipendenti da compilare: - nella denominazione a tempo determinato rientra esclusivamente il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2000 a qualsiasi titolo (compresi stagionali, contrattisti, etc...). Sono quindi esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori in contratto di formazione e lavoro ed, in generale, i lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, compresi quelli assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici. Con la stessa finalita' viene rilevato il dato del personale docente e ricercatore nel comparto universita'; - la scheda N. 1 va compilata anche nel caso in cui non vi siano deleghe sottoscritte in favore di sindacati (in questo caso va compilata la sola scheda N. 1). Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di questa indicazione in quanto, solo in tal modo, questa Agenzia non attendera' l'invio di ulteriori schede; - la somma del numero dei dipendenti riportata nel totale generale della scheda N. 1 deve essere uguale al totale complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2000; - la somma delle deleghe riportata nel totale generale della scheda N. 1 deve essere uguale alla somma delle deleghe indicate nelle schede successive; - la scheda N. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio. 3 - Le schede successive numerate, per ogni comparto, in ordine progressivo (N. 2, N. 3, N. 4, etc...) riportano nella intestazione il comparto e la categoria di dipendenti a cui di riferiscono: - deve essere compilata una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe; la denominazione della stessa, per esteso e per sigla, deve essere chiaramente indicata; - ai fini di una corretta rilevazione dei dati associativi le Amministrazioni/Enti avranno cura di verificare se le organizzazioni sindacali costituite in federazioni di piu' sigle abbiano comunicato l'esatta denominazione della propria federazione ai fini del rilascio della delega. In tal caso e' sufficiente indicare il nome della federazione di riferimento prima della sigla dell'organizzazione componente (es.: nel caso delle regioni-autonomie locali CSA/.....DICCAP/.....). Nel caso in cui le deleghe dovessero invece risultare ancora attribuite alle singole componenti e non alle federazioni di appartenenza, tale circostanza deve essere evidenziata nelle annotazioni in calce alla scheda; - devono essere inviati dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale. Pertanto, non devono essere trasmessi dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es. associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc. ...); - qualora risulti che un dipendente sia iscritto a piu' sindacati tale circostanza dovra' risultare in ogni scheda riguardante i dipendenti a tempo indeterminato. A tale fine dovra' essere utilizzato l'apposito spazio collocato immediatamente dopo la rilevazione delle deleghe al 31.12.2000 relative all'organizzazione sindacale cui la scheda stessa si riferisce. Esempio: nel caso in cui la scheda si riferisca al sindacato X, dopo la compilazione del numero complessivo delle deleghe espresse al 31 dicembre 2000 in favore del suddetto sindacato X, va specificato il numero delle deleghe espresse in favore di altre organizzazioni sindacali (pari a n. ... in favore del sindacato Y, n. ... in favore del sindacato Z e cosi' di seguito). Nelle schede dei sindacati Y e Z dovra', viceversa, trovarsi il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X; - ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza della scheda stessa. Nel caso in cui nell'Amministrazione/Ente non sia presente un rappresentante sindacale che possa controfirmare la scheda, il funzionario responsabile della compilazione dovra' sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti detta circostanza. In ogni caso, qualora la scheda non sia controfirmata dal rappresentante sindacale, dovra' essere specificato il motivo. In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'Amministrazione/Ente non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede dovranno essere ugualmente inviate all'Aran indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda; - ogni scheda deve essere inviata all'organizzazione sindacale interessata e la data di invio deve essere riportata nella scheda stessa (vedi lettera g); - in ogni scheda deve essere indicata nell'apposita voce l'entita' del contributo sindacale mensile (art. 16, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998) che deve essere espresso in valore unitario medio mensile (calcolato su 12 mensilita); - la distribuzione provinciale delle deleghe dovra' essere compilata dalle sole Amministrazioni/Enti distribuite sul territorio (Ministeri, Aziende autonome dello Stato, Enti pubblici non economici, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale). 4 - In tutte le schede deve essere indicato il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati;
Sintesi delle schede di comparto
- comparto Agenzie Fiscali (n. 5 schede); - comparto Aziende autonome dello Stato (n. 5 schede); - comparto Enti pubblici non economici (n. 8 schede); - comparto Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (n. 3 schede); - comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (n. 7 schede); - comparto Ministeri (n. 5 schede); - comparto Presidenza del consiglio dei ministri (n. 5 schede); - comparto Regioni - autonomie locali (n. 7 schede); - comparto Sanita' (n. 17 schede); - comparto Scuola (n. 5 schede); - comparto Universita' (n. 6 schede).
I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede. Ai fini della massima diffusione si da' comunque assicurazione che la nota stessa, oltre ad essere reperibile sul sito internet dell'Aran, sara' anche pubblicata in G.U. entro i primi giorni di gennaio 2001.
p. Il presidente: Fantoni |
| Allegati: Schede di comparto
Per gli allegati, fare riferimento al supporto cartaceo da pag. 11 a pag. 154 del S.O. n. 5 alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 2001 |
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