Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 novembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unita' di Castelli Calepio, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 29183).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Jungheinrich italiana inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 maggio 1994, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. l, foglio n. 237;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 marzo 1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario e distribuzione servizi applicato, a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unita', di cui 9 unita' lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore medie settimanali, una unita' lavorativa da 25 ore medie settimanali a 22,5 ore medie settimanali e una unita' lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano), unita' di Castelli Calepio (Bergamo); Gaggiano - Trezzano sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unita', di cui 9 unita' lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore medie settimanali, una unita' lavorativa da 25 ore medie settimanali a 22,5 ore medie settimanali e una unita' lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali - su un organico complessivo di 199 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 ottobre 1995, n. 18992.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone