Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 dicembre 2000
Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:
che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione a consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
che, per le predette finalita', il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;
che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1o gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al nello di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Viste le lettere in data 6, 19 e 21 dicembre 2000, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante n. 43 consorzi agrari aventi diritto all'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di conimercializzazione di prodotti agricoli nazionali, accertati alla data del 31 gennaio 1982, con decreti ministeriali registrati dalla Corte dei conti e maggiorati del saggio legale di interesse per ciascuno degli anni dal 1982 al 1997, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 73.624.000 euro, tenuto conto dell'importo di L. 38.975.160 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 73.624.000 euro, pari a L. 142.555.942.480, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di lire 142.516.967.320 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 38.975.160;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' disposta un'emissione di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali 73.624.000 euro da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1o gennaio 1998;
scadenza: 1o luglio 2005;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1o gennaio 2005;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di seguito indicate.
Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni ordinari del tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralita' dal 1o gennaio al 1o luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralita' dal 1o luglio al 1o gennaio successivo.
Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.
Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari:
in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'.
Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.
Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.
Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'.
In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle semestralita' decorse, sono pari al:
2,60% per la prima semestralita', con decorrenza 1o gennaio 1998 e scadenza 1o luglio 1998;
2,50% per la seconda semestralita', con decorrenza 1o luglio 1998 e scadenza 1o gennaio 1999;
1,55% per la terza semestralita', con decorrenza 1o gennaio 1999 e scadenza 1o luglio 1999;
1,50% per la quarta semestralita', con decorrenza 1o luglio 1999 e scadenza 1o gennaio 2000;
1,85% per la quinta semestralita', con decorrenza 1o gennaio 2000 e scadenza 1o luglio 2000;
2,40% per la sesta semestralita', con decorrenza 1o luglio 2000 e scadenza 1o gennaio 2001.
Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralita' successive alla sesta verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati ai consorzi aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.
Qualora l'importo dovuto agli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, l'importo stesso verra' arrotondato per eccesso ai mille euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procedera' all'assegnazione dei certificati; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovra' essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.
Il versamento dovra' essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia contestualmente all'assegnazione dei certificati effettuata con le modalita' di cui al successivo articolo 3.
La Banca d'Italia, a sua volta, provvedera' a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.
La sezione di tesoreria provinciale di Roma emettera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4.
 
Art. 3.
L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del tesoro di cui al presente decreto e' di mille euro nominali.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati e' rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la predetta societa', intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.
 
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.
 
Art. 5.
Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1o gennaio ed al 1o luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati, pari a mille euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine.
 
Art. 6.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1o luglio 2005, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonche' del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
 
Art. 7.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998.
In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 
Art. 8.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2005, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro: Visco
 
Allegato
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