Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 92
Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua.

1. Premessa.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 a) del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, che assegna il 75% degli importi indicati per gli anni 1999 e 2000, dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i Piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali.
Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione della formazione continua.
Viste le sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari ministeriali n. 174 del 23 dicembre 1996 e n. 65 del 5 agosto 1999.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione, a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitivita' delle imprese.
Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Il Piano formativo e' sottoscritto dalle parti che lo promuovono. 2. Risorse.
Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome (come indicato nell'allegato 1) ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risorse pari a 300 miliardi di lire. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizzera' una quota pari all'1% delle risorse complessive per la realizzazione di un progetto a carattere nazionale finalizzato alle attivita' di monitoraggio, valutazione delle esperienze, trasferibilita' delle buone pratiche. 3. Tipologie di azione.
Le amministrazioni pubbliche possono destinare la quota di risorse loro assegnate, di cui al punto 2:
a) fino ad un massimo del 60%, per il finanziamento di progetti aziendali e pluriaziendali di formazione, gia' presentati alle regioni e alle province autonome ai sensi della circolare ministeriale n. 30/2000 e pervenuti entro la data del 27 novembre 2000, se accompagnati da accordo o da parere positivo delle organizzazione sindacali dei lavoratori. Parte di tale quota potra' essere destinata, secondo la valutazione e le esigenze ravvisate da ciascuna amministrazione di competenza, al finanziamento di progetti individuali di formazione secondo i criteri e le modalita' indicati nella circolare gia' indicata;
b) una quota non inferiore al 40%, per il finanziamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di Piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali. 4. Procedure.
Relativamente al punto 3 a) le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto delle modalita' fissate al punto 2.7 della circolare n. 30/2000.
Relativamente al punto 3 b) le regioni e le province autonome provvedono a predisporre le relative procedure entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare ministeriale, nel cui ambito dovra' essere previsto:
l'indicazione dei soggetti che possono presentare e attuare gli interventi che sono: le imprese, le associazioni temporanee di impresa, i consorzi di impresa, gli enti di formazione;
la possibilita' di partecipazione degli enti bilaterali, istituiti come accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla promozione dei piani e alla loro realizzazione. Tali enti possono altresi' presentare progetti;
la definizione dei destinatari, cioe' i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, cosi' come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni;
l'obbligo, per i soggetti presentatori dei Piani formativi settoriali e territoriali, di indicare le aziende beneficiarie degli interventi previsti. Ogni Piano formativo dovra' contenere indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti;
un periodo, non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle procedure regionali di evidenza pubblica, per la presentazione dei progetti;
le modalita' di funzionamento di un comitato indipendente per la valutazione dei progetti;
l'avvio delle attivita' entro trenta giorni a partire dalla notifica dell'ammissione a finanziamento ai soggetti promotori dei progetti;
la conclusione di tutte le azioni previste dal Piano entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvio delle attivita';
l'impegno, da parte delle aziende beneficiarie degli interventi previsti dal Piano, del rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti alla formazione;
l'indicazione del limite massimo di contributo pubblico per il finanziamento dei Piani settoriali e territoriali, fissato a 1 miliardo di lire (516.457 euro);
la possibilita' di presentare Piani settoriali relativi ad imprese ubicate in diverse regioni, evidenziando le quote di pertinenza di ogni singola regione;
l'impegno delle aziende, presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati, a garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento come indicato dal comma 3 dell'art. 9 della legge n. 236/1993;
la messa a disposizione dell'amministrazione di informazioni periodiche trimestrali sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.
Il Ministero del lavoro - UCOFPL provvedera' ad erogare il finanziamento di cui al punto 2 in due quote del 50% ciascuna, in relazione all'andamento delle azioni.
In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformita' alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali e/o province autonome, rispetto a quanto indicato al precedente punto 4 e al successivo punto 5, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto sara' deciso dal Comitato di indirizzo sulla legge n. 236, di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre 1997, potra' ridistribuire le risorse tra le altre regioni e province autonome. 5. Promozione e monitoraggio.
Le regioni e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'ISFOL, che provvedera' a redigere il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3, delle legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Roma, 29 dicembre 2000
Il dirigente generale: Vittore
 
Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI

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Regione | Risorse assegnate ===================================================================== Valle d'Aosta | 1.984.841.178 Piemonte | 26.682.158.310 Lombardia | 61.407.897.088 Trento | 3.780.998.446 Bolzano | 3.439.401.409 Friuli-Venezia Giulia | 7.280.787.395 Veneto | 31.288.611.358 Liguria | 8.592.620.843 Emilia-Romagna | 28.253.646.067 Toscana | 22.738.334.748 Umbria | 4.481.941.193 Marche | 9.341.178.363 Lazio | 22.160.164.491 Abruzzo | 6.070.927.320 Basilicata | 3.910.319.915 Calabria | 5.337.791.963 Campania | 15.686.893.445 Molise | 1.887.493.343 Puglia | 13.059.504.462 Sardegna | 6.557.097.399 Sicilia | 13.057.391.264 Totale . . . | 297.000.000.000
 
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