Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 dicembre 2000
Autorizzazione all'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad espletare le attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza, in data 28 aprile 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 15 novembre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il blocco operatorio dello stabilimento ospedaliero dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Favretti dott. Franco, dirigente medico di secondo livello del reparto di chirurgia generale 2 dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Tasca prof. Andrea, dirigente medico di secondo livello responsabile dell'U.O. di urologia presso il presidio ospedaliero I di Vicenza;
Zucarotto dott. Domenico, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Vidali dott.ssa Marina, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Scalco dott. Giuliano, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Fusato dott. Gianluigi, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Salano dott. Francesco, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Ruaro dott. Agostino, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Cola dott. Roberto, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Miola dott. Flavio, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Lorenzin dott. Leonardo, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Vespa dott. Domenico, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Segato dott. Gianni, dirigente medico di primo livello del reparto di chirurgia generale 2a dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Ferrarese dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'U.O di urologia del presidio ospedaliero I dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;
Meneghini dott. Agostino, dirigente medico di primo livello presso l'U.O di urologia del presidio ospedaliero I dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale, dell'azienda unita' locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore: Ballacci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone