Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 gennaio 2001
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata nelle seguenti misure:
a) 1% per i contratti condizionati stipulati nel 2001;
b) 1% per i contratti definitivi stipulati nel 2001 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1991 al 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2001
Il Ministro: Visco
 
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