Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2000
Nomina a commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo del consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha demandato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali, per il completamento del federalismo amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999, con il quale il consigliere di Stato avv. Alessandro Pajno e' stato nominato commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo fino al 31 dicembre 2000;
Considerato che sono stati completati gli adempimenti necessari per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosicche' dal 1o gennaio 2001 sara' operativo il nuovo assetto di competenze fissato dal medesimo decreto legislativo;
Ritenuto che appare opportuno accompagnare l'entrata in vigore del nuovo assetto delle competenze delle regioni e degli enti locali con una opera di sostegno delle attivita' da svolgersi da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, al fine di consentire su tutto il territorio una ordinata attuazione del processo, nonche' il monitoraggio del medesimo, anche per risolvere problemi interpretativi ed applicativi che dovessero porsi;
Considerato che nella seduta della Conferenza unificata Stato-regioni-citta' del 23 novembre 2000, le regioni, nel rilevare la prossima scadenza dell'incarico del commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo, hanno chiesto che continui l'opera di monitoraggio per l'attuazione del decentramento e che sia individuato un punto di riferimento unitario per affrontare i problemi che potrebbero porsi dopo la data del 31 dicembre 2000;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un commissario straordinario, che coordini l'attivita' delle amministrazioni statali conseguente all'attuazione del federalismo amministrativo e l'attivita' di monitoraggio dell'intero processo, anche al fine di risolvere eventuali problemi applicativi ed interpretativi;
Considerato, inoltre, che appare opportuno assicurare la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali all'attivita' di sostegno e di monitoraggio riguardante il federalismo amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
1. L'avv. Alessandro Pajno, consigliere di Stato, e' nominato commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo.
2. Il commissario straordinario dura in carica fino al 30 aprile 2001.
3. Al commissario straordinario e' affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) il coordinamento delle attivita' e delle iniziative delle amministrazioni statali conseguenti all'attuazione della delega contenuta nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) il monitoraggio del processo di attuazione del federalismo amministrativo, al fine di individuare eventuali difficolta' e punti di crisi e di predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
c) gli interventi da effettuarsi, su richiesta delle amministrazioni statali o di regioni, province e comuni, per pervenire ad una adeguata organizzazione degli uffici statali periferici e degli uffici regionali, provinciali o comunali, nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite a regioni, province e comuni;
d) il rapporto, d'intesa con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali interessate, con i soggetti pubblici e privati le cui attivita' siano interessate dal processo di trasferimento di funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) la soluzione dei quesiti giuridico-amministrativi connessi con le attivita' di cui alle lettere a), b), c) e d).
4. Il commissario straordinario assicura la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alle attivita' di sostegno e di monitoraggio del federalismo amministrativo.
5. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delegato al coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulle attivita' e sulle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.
 
Art. 2.
1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto dal commissario straordinario ed e' composto da:
a) il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato;
b) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica o da un suo delegato;
c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, o da un suo delegato;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o da un suo delegato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
g) il segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
h) il segretario della Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
i) il capo della segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
j) due esperti, nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1998, n. 400, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato interessate alle attivita' di sostegno e di monitoraggio, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalle rispettive associazioni, in base alle materie trattate.
3. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra i dirigenti preposti a strutture di livello dirigenziale generale.
4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3.
1. Il commissario straordinario e' componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, utilizzando personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ed esperti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
Art. 4.
1. Il contingente di personale che puo' essere assegnato al commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1999, e' cosi' determinato:
due dirigenti di seconda fascia o equiparati;
quattro funzionari di area C;
sei impiegati di area B;
due esperti.
2. Per la durata dell'incarico, il commissario straordinario si avvale anche del personale assegnato alla segreteria tecnica del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il commissario straordinario si avvale, altresi', della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 5.
1. Il commissario straordinario puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un sub-commissario, anche per il raggiungimento di obiettivi determinati.
 
Art. 6.
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il compenso spettante al commissario straordinario ed al sub-commissario.
 
Art. 7.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi per il commissario straordinario e per gli esperti di cui agli articoli 2 e 3, gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilita' del segretariato generale - unita' previsionale di base 2.1.1.1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2001 Ministeri istituzionali, rep. n. 1, foglio n. 78
 
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