Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 416
Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, recante la proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Su proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Proroga dei termini
1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, gia' prorogato al lo gennaio 2001 dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, e' ulteriormente prorogato al 1o ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' riportato
nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il resto dell'art. 74-quater, inserito nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'art. 74-ter, dell'art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Mistero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivia' di cui alla tabella C organizzate in
modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva
comunicazione delle manifestazioni programmate al
concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si sfolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
supenore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indicatico dell'imposta assoluta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nelle tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attaverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17, del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione
dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della
legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla
disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che
ha modificato l'art. 15 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 60:
"Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. L'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento
dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti
si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi", ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme
per il riordino della disciplina delle opzioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23 dicembre 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, come integrato
dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita'
spettacolaristiche). - 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolaristiche). - 1. Le prestazioni di servizi
indicate nella tabella C allegata al presente decreto,
incluse le operazioni ad esse accessorie, solvo quanto
stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad
eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le
quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagmento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per la attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento de emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinati secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
insetito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972 ".
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' aggiunta, infine, la tabella C allegata al
presente decreto:
"2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita'
semplificate di certificazione dei corrispettivi per le
societa' spertive dilettantistiche".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177,
concernente: "Regolamento recante proroga del termine di
cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione
degli adempimenti relativi all'imposta sugli
intrattenimenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 152 del 1o luglio 2000:
"Art. 1 (Proroga dei termini). - 1. Il termine del
30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi
misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee
all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'art. 11 del
regolamento recante norme per la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
1o gennaio 2001".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, concernente: "Regolamento recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti"
e' pubblicato il 18 febbraio 2000 nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 40. Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
alla data del 1o gennaio 2000 non siano dotati degli
appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal
giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare,
in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo
certificano i corrispettivi mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti
adempimenti contabili previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2000".



 
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