Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000
Accordo-quadro tra il Ministro della pubblica istruzione e le regioni in materia di istituti professionali, di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Provvedimento n. 1098).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della citata legge n. 59 del 1997;
Visti gli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al trasferimento dallo Stato alle regioni di istituzioni di istruzione professionale;
Visto l'art. 142, comma 1, lettera i), del citato decreto n. 112 del 1998, che riserva allo Stato "l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000, con il quale, in attuazione dei citati articoli 141 (comma 1) e 144 (comma 2) del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono stati individuati e trasferiti alle regioni gli indirizzi di studio dell'arte bianca e degli orafi e le relative istituzioni e corsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, riguardante i beni, le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali di cui ai citati articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto in particolare, l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000, secondo il quale, sulla base di accordi conclusi in sede di questa Conferenza, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le istituzioni di cui all'art. 1 del decreto stesso, definiscono con le regioni destinatarie dei trasferimenti l'attivazione di appositi corsi integrativi, in conformita' di quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, recante norme in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti scolastici;
Vista la legge n. 9 del 20 gennaio 1999, relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico e il relativo regolamento attuativo n. 323 del 1999;
Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, e in particolare l'art. 68, relativo all'istituzione dell'obbligo formativo sino a diciotto anni;
Visto il regolamento di attuazione del soprarichiamato art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta', anche attraverso attivita' di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale;
Vista la legge n. 30 del 10 febbraio 2000, sul riordino dei cicli di istruzione, che prevede una complessiva revisione degli ordinamenti e dei curricula scolastici;
Visto l'art. 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, avente ad oggetto il trasferimento nelle competenze statali di personale amministrativo e ausiliario degli enti locali;
Considerato che, in attesa della compiuta definizione del processo di riordino del sistema scolastico e formativo e, in particolare, nelle more dell'attuazione della riforma dei cicli, appare opportuno attivare forme di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale;
Ritenuto in particolare che la soluzione volta a garantire il vigente assetto degli ordinamenti e dei curricula (scansione quinquennale articolata su un triennio di qualifica e su un biennio post-qualifica) delle istituzioni e corsi di studio sopra menzionati rende possibili agli alunni il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, nonche', in costanza di talune condizioni, qualifiche regionali spendibili nel mercato del lavoro;
Tenuto conto delle istanze rappresentate dalle regioni interessate;
Considerato che l'adozione del sistema integrato e' uno strumento idoneo a tutelare le legittime aspettative dell'utenza e delle realta' territoriali interessate, nonche' a preservare un prezioso patrimonio di esperienze e professionalita';
Ritenuto che l'attuazione del sistema integrato debba trovare previsione nell'ambito di un accordo quadro tra Ministero della pubblica istruzione e regioni, e a livello locale, attraverso intese stipulate fra i soggetti interessati (regioni, enti locali, uffici scolastici periferici ed istituzioni scolastiche);
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso il 6 dicembre 2000, dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 6 dicembre 2000 (rep. atti n. 375/CU);
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
1) il Ministero della pubblica istruzione, in attesa della definizione del complessivo disegno di riforma del sistema scolastico e formativo ed in particolare dell'attuazione del riordino dei cicli, d'intesa con le regioni e le province interessate, assume il compito di attivare, tra i soggetti interessati, specifiche forme di integrazione tra sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, presso le istituzioni e i corsi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000 e 26 maggio 2000;
2) nelle linee del presente accordo quadro, l'integrazione tra i suddetti sistemi si caratterizzera', a livello locale attraverso appropriate intese tra i soggetti interessati (regioni, enti locali, uffici scolastici periferici ed istituzioni scolastiche);
3) per le finalita' di cui al punto 1), il Ministero della pubblica istruzione, assume per conto delle regioni e delle province interessate la gestione delle istituzioni e dei corsi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000 e 26 maggio 2000;
4) la gestione delle istituzioni e dei corsi in questione verra' assicurata dal Ministero della pubblica istruzione con le risorse individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.
Eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alla consistenza della popolazione scolastica e delle classi e dei corsi rimarranno a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Roma, 6 dicembre 2000 Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani
 
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