Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 421
Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 56, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 9/00 del 21 agosto 2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nella parte in cui menzionano anche i lavori in economia;
Ritenuto di doversi conformare ai predetti rilievi e, attesa quindi, la necessita' di emanare il presente regolamento per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Tipologie di prestazione e limiti di spesa.
1. Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:
a) servizi di pulizia, derattizzazione e di disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;
b) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni - ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;
c) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;
d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
e) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
f) spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;
g) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennita', feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
i) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
l) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
m) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonche' per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
n) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;
o) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di lire cinque milioni.
2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m) ed n) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni; per quelle di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.
3. I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.
4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in piu' forniture o servizi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
1923, e' il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono
farsi in economia sono determinati e retti da speciali
regolamenti approvati con decreto reale previo parere del
Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno
eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con
decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai
regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di
Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000".
- Il regio decreto 23 maggio 1921, n. 827, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, reca:
"Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio".
- L'art. 17 dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali o con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante "Interventi correttivi di finanza pubblica",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993, come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misura di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, e' il
seguente:
"Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a
soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati
in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre
mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti
medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al
contraente la volonta' di procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalita' previste dal presente articolo le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o
continuativa debbono recare una clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di
cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri
e delle responsabilita' previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi
al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni
nell'individuazione del miglior prezzo di mercato,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi,
ove necessario, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la
elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e
servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni,
provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra
questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi
rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo
1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale,
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate
dall'ISTAT di concerto con l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 6 definendo modalita', tempi e responsabilita' per la
loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei
tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, in
sede di concerto per la presentazione al Parlamento del
disegno di legge recante il bilancio di previsione dello
Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle
transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato
generale dello Stato, per i beni di propria competenza,
provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono
elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per
gli organi di controllo interni, nonche' per l'analisi dei
costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la
scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di
cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di
mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche
competenze ed esperienze professionali, dirigenti
responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui
dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle
regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e'
costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il
compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto
delle amministrazioni interessate, procedure per
l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta puo' essere
avanzata anche congiuntamente da piu' amministrazioni allo
scopo di ottenere condizioni contrattuali piu' favorevoli
ed economiche procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un
funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e da quattro
funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero
dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla
provincia autonoma. I componenti sono scelti
prioritariamente tra il personale che presta servizio nella
sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante
dell'amministrazione direttamente interessata alle
acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del
comitato rientra nei compiti di istituto e non da' titolo a
compensi aggiuntivi a quelli corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma
13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate
all'acquisizione di beni e servizi.
18. .... .
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via
esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'art. 14 della legge 28 settembre
1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni e integrazioni.
- L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante: "Delegificazioni e testi unici di norma
concernenti procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1999, e' il seguente:
"1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e princi'pi e sono emanati con le procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai
processi di regolazione e semplificazione".
- L'art. 56, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente:
"Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies
(121/cost);
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio
1988, n. 45;
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art.
103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-ter) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il
quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con
il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere,
apposito regolamento con il quale sono disciplinate in
conformita' ai principi del presente decreto le attivita'
di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti
normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono
abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573 recante: "Regolamento recate norma
per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
237 del 10 ottobre 1994 e' il seguente:
"Art. 10 (Disciplina delle spese in economia). - 1.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente
regolamento, con successivo regolamento governativo,
emanato, su proposta del Ministro del tesoro ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso
all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente
regolamento.
2. Con lo stesso regolamento di cui al comma l sano
stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti
richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di
beni e servizi in economia, in conformita' con i principi e
le disposizioni stabiliti nel presente regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1999, n. 22, recante: "Regolamento recante norma
transitoria per l'adeguamento della disciplina dei
contratti della pubblica amministrazione all'introduzione
dell'euro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
10 febbraio 1999, n. 33.
- L'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, recante: "Unificazione dei Ministeri del
tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica e
riordino della competenza del CIPE, a norma dell'art. 7
della legge 3 aprile 1997, n. 94" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997, e' il seguente:
"4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera
nell'ambito del Dipartimento a tal fine individuato ai
sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato
e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti,
procede a controlli di qualita' ai fini di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresi', su richiesta di
amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di beni e
servizi, anche comuni a piu' amministrazioni. Elabora
parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione
economica delle risorse strumentali da parte delle
amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni
sulla congruita' dei prezzi. Esercita le attribuzioni
previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' in materia di
vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli
stampati soggetti a rigoroso rendiconto".
- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale a pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999, e' il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma l
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni camparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente a norma in materia di danno
ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 1986.
Note all'art. 1:
- L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e' riportato nelle nota alle premesse.
- L'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924, e' il
seguente:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa
possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
denominazioni spese di rappresentanza e spese casuali .
Al capitolo spese di rappresentanza sono imputate
soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per spese casuali e' esclusivamente
destinato alle spese di natura del tutto accidentale che
non possano nemmeno per analogia essere comprese negli
altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna
l'istituzione di capitoli speciali.
E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo
delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai
servizi dell'amministrazione. E' vietato inoltre disporre
di qualsiasi somma sul capitolo spese di rappresentanza per
provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
carica rivestita".



 
Art. 2.
Forme della procedura
1. L'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi indicati al precedente articolo 1, ha luogo:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
 
Art. 3.
Amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:
a) i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione puo' ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprieta' dell'amministrazione medesima;
b) le forniture e le provviste a pronta consegna, nei limiti della tipologia e di importo indicati all'articolo 1, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5.
 
Art. 4.
Cottimo fiduciario
1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati all'articolo 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.
2. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le forniture di beni necessarie per l'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.
3. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5.
 
Art. 5.
Scelta del contraente
1. I preventivi per l'esecuzione dei servizi e delle forniture da effettuarsi in economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialita' o l'urgenza del servizio o della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire quindici milioni, nel caso in cui la congruita' del prezzo risulti dagli elenchi di cui all'articolo 8 o, comunque, da altro sistema di rilevazione dei prezzi.
2. La lettera di invito a presentare offerte, oltre a indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le sue caratteristiche tecniche e le modalita' di esecuzione ed assistenza, deve prevedere espressamente le condizioni alle quali e' assoggettata la fornitura stessa, le modalita' ed il termine per la presentazione delle offerte.
3. La scelta del contraente avviene in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito in ordine decrescente di importanza ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del prezzo piu' basso previa la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella stessa lettera di invito.
 
Art. 6.
Ordinazione della fornitura
1. L'ordinazione dei servizi e delle forniture e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia e deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all'offerta presentata e selezionata, con lettera d'ordine o altro atto equipollente, comunque contenente le condizioni di esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le penali per ritardo, le modalita' di pagamento, l'obbligo posto a carico dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'amministrazione di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere alla esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialita'.
 
Art. 7.
Casi particolari di procedura
1. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di lire duecento milioni, anche al di fuori delle ipotesi contemplate all'articolo 1, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:
a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio nel termine previsto dal contratto stesso;
b) completamento di forniture non previste da contratti in corso di esecuzione, qualora non sia possibile imporne la realizzazione nell'ambito della fornitura principale;
c) servizi o forniture indispensabili per assicurare la continuita' dei servizi di istituto, la cui interruzione potrebbe comportare danni alla amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ovvero al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' di danno della salute pubblica o all'ambiente.
2. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 8.
Congruita' dei prezzi e pareri
1. La valutazione di congruita' dei prezzi dei servizi e delle forniture e' assolta mediante l'indagine di mercato di cui all'articolo 5, tenuto conto, ove esistenti, degli elenchi previsti dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Il parere di congruita' dei competenti organi tecnici dell'amministrazione e' comunque necessario in materia di forniture il cui importo superi lire cinquanta milioni ed e' emesso con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi informatici si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.



Note all'art. 8:
- L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
riportato nella nota alla premessa.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573, recante "Regolamento recante norma
per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di pubbliche forniture di valore inferiore alle soglie di
rilievo comunitario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 237 del 10 ottobre 1994, e' il seguente:
"Art. 4 (Acquisizione di pareri). - 1. Ove debba essere
obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al
comma 1, quest'ultimo e' prolungato, per una volta sola, di
trenta giorni, che cominciano a decorrere dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei
documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.
4. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
5. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
6. Resta ferma, con riferimento ai procedimenti
disciplinati dal presente regolamento, la natura
facoltativa del parere del Consiglio di Stato sugli schemi
dei contratti per le pubbliche forniture previsto dall'art.
16, comma 1, punto 5, del testo unico sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norma in materia di sistemi informativi
automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1993.



 
Art. 9.
Collaudo e regolare esecuzione
1. Le forniture eseguite in economia sono soggette a collaudo, anche parziale.
2. L'acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi venti milioni, al netto degli oneri fiscali, ovvero l'esecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione.
3. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono effettuati da un funzionario o impiegato, dotato dei necessari requisiti tecnico/amministrativi, all'uopo nominato dall'organo competente ad ordinare la spesa, entro i successivi quindici giorni dallo svolgimento del servizio o dall'acquisizione della fornitura.
 
Art. 10.
Modalita' di pagamento
1. I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione, o attestazione equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero munite della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri in caso di beni non inventariabili.
2. Al pagamento delle spese eseguite in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.



Note all'art. 10:
- L'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e' il seguente:
"Art. 56. - Per le spese di cui al n. 10) devono farsi
aperture di credito distintamente per ogni contratto di
fornitura o lavoro.".
- L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, recante: "Regolamento recante
semplificazione e cancellazione della procedura di spesa e
contabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
13 giugno 1994, e' il seguente:
"Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). -
1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a
funzionari delegati della propria o di altra
amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti
l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita'
comunque rientranti nelle competenze attribuite ai
dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra
amministrazione e' effettuato previa intesa con il
dirigente preposto alla struttura centrale o periferica
presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento e' disposto quando
l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di
pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le
norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti
dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla
contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a
presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli
ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo
del funzionario delegato un elenco analitico degli
ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita'
del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti
informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli
estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di
prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza
dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari
delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi
estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la
responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica,
dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso
la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati
aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al
controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per
l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni
regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti
relativi al pagamento di acconti contrattuali, la
competenza e' determinata con riferimento alla sede
dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. ....
7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge
15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due milioni
dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e' ulteriormente elevato a lire venti milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti
amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei
termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei
rendiconti a dei conti fissa un termine ultimativo al
funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
addetto chiede al competente collegio della sezione del
controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto
o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio
provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al
competente procuratore della Corte dei conti ai fini
dell'accertamento, nei confronti del funzionano
interessato, ovvero del capo della competente sezione di
tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita'
amministrativa connessa all'effettuazione a carica
dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o
del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo'
determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in
ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e'
esercitato a campione, secondo criteri determinati dal
decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del
regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari
delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti
amministrativi nei termini e nelle forme previsti
dall'ordinamento.".
- Gli articoli 60 e 61 del citato regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sono i seguenti:
"Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi
che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni
caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati
devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con
i documenti giustificativi, alla competente amministrazione
centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo, mediante
decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le
modalita' dei riscontri medesimi.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di
quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono
presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per
la presentazione dei conti sono passibili,
indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la
modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando
l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del
successivo art. 83.
Art. 61. - Le somme riscosse dai funzionari delegati
sulle aperture di credito e che non siano state erogate
alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per
effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili
all'esercizio scaduto.
La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un
rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il
30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle
spese per la esecuzione di opere pubbliche.
Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto
suppletivo sono versate in tesoreria.
Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte
ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma
effettivamente prelevata.".
- L'art. 333 del citato regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' il seguente:
"Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme
erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61
della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al
momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione
centrale o agli uffici periferici, cui spetta di
esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno
successivo al periodo cui si ritrisce ciascun rendiconto.
Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun
capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di
credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per
residui e competenza e separatamente per somme prelevabili
direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a
terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data
a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) (abrogata);
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo
art. 495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la
regolarita' delle varie erogazioni.



 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. La normativa dettata con il presente regolamento non si applica in caso di acquisto di beni e servizi da acquistare obbligatoriamente con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e relative disposizioni attuative.
2. Il presente regolamento ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento all'allegato 2, numero 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1o dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 17



Note all'art. 11:
- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999, e' il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573, recante: "Regolamento recante norma
per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di pubbliche forniture di valore inferiore alle soglie di
rilievo comunitario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 237 del 10 ottobre 1994, e' il seguente:
"Art. 10 (Disciplina delle spese in economia).
- 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente
regolamento, con successivo regolamento governativo,
emanato, su proposta del Ministro del tesoro ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso
all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente
regolamento.
2. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono
stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti
richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di
beni e servizi in economia, in conformita' con i princi'pi
e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento.".
- L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante "Delegificazione e testi unici di norma concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1999, e' il seguente:
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2
della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e princi'pi e sono emanati con le procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese
le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai
processi di regolazione e semplificazione.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone