Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 20 dicembre 2000, n. 420
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1o marzo 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1o marzo 1991.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalita' previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.
2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalita' di cui all'annesso tecnico, 1a parte, paragrafo II, della Convenzione.
 
Art. 4.
1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati e' tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino Comando dei carabinieri.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' necessarie perche' gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.
 
Art. 5.
1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.
2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e' sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3997):
Presentato dal Ministro degli affari esteri, (Dini) il
4 maggio 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 giugno 1999 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a e 10a e giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 29 settembre 1999 ed
il 5 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto
n. 3997/A - relatore sen. Basini).
Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6685):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 gennaio 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 18 luglio 2000 ed il
19 settembre 2000.
Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12
dicembre 2000.



 
Allegato

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
 
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