Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni societa' per azioni (in breve Commercial Union Insurance S.p.a.), in Milano. |
|
|
Con provvedimento n. 01770 dell'11 gennaio 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni societa' per azioni (in breve Commercial Union Insurance S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 11 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (introduzione del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari circostanze lo richiedano. Sostituzione della citta' "Milano" - attuale sede legale della societa', in luogo della precedente "Firenze" - quale luogo di convocazione dell'assemblea); art. 11 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea determinera' il compenso annuale per ciascun membro" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria procede ogni tre esercizi a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti previa determinazione della retribuzione annuale fissa spettante al presidente del collegio e a ciascun sindaco effettivo". Nuova disciplina in materia di: a) requisiti di professionalita' dei membri del collegio sindacale; b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa; c) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita'; d) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; e) possibilita' per il collegio sindacale di avvalersi dell'attivita' di terzi e delle risultanze dei controlli effettuati da societa' di revisione). |
|
|
|