Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Commercial Union Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01769 dell'11 gennaio 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 aprile, 12 settembre e 11 dicembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. l0 (individuazione di alcuni Paesi nell'ambito della Comunita' europea - Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania e Belgio - quali luoghi di convocazione dell'assemblea all'estero - in luogo della precedente formulazione riferita genericamente all'estero. Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari ragioni lo richiedano); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione: "Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato - se nominato - o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il consiglio di amministrazione puo' essere convocato mediante telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione". Nuova disciplina in materia di: a) modalita' di raduno del consiglio di amministrazione - soggetti preposti; b) possibilita' di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video o teleconferenza - condizioni ed effetti); art. 24 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze); art. 25 (riformulazione dell'articolo in materia di nomina del presidente del consiglio di amministrazione: "Il presidente del consiglio di amnministrazione e' nominato dal consiglio, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione qualora l'assemblea non vi abbia preventivamente provveduto". Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: "L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati - se nominati - hanno la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facolta' degli stessi di nominare procuratori ed avvocati alle liti" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della societa' e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorita' di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facolta' di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri); art. 27 (nuova disciplina in materia di: a) rieleggibilita' dei sindaci; b) requisiti di professionalita' dei membri del collegio sindacale; c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa; d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita'; e) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale. In merito alla possibilita' del collegio sindacale di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle risultanze dei controlli di terzi, sostituzione dell'espressione "... che vengano effettuati da parte di societa' di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile" - in luogo della precedente "... che vengono effettuati nei confronti della societa' da parte di societa' di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ovvero da parte di societa' munite dell'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531"); art. 29 (soppressione del riferimento "al conto profitti e perdite" ed alla "relazione sull'andamento della gestione" in materia di redazione del bilancio).
 
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