Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 29 novembre 2000 |
Istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno". |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO d'intesa con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare gli articoli 18 e 36, lett. c); Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali datato 26 luglio 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, in particolare gli articoli 11 e 19; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 28 ottobre 1998; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale; Visto il parere del Consiglio di Stato del 14 aprile 1999, avente ad oggetto la gestione delle aree marine protette, ove tra l'altro e' previsto che l'istituzione delle aree protette marine presuppone il concerto con il Ministero delle politiche agricole; Ritenuto quindi di recepire le formali condizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6222086 del 21 dicembre 1999, relativamente all'opportunita' di una migliore definizione del termine "pesca artigianale", anche tenuto conto di quanto espresso dalla segreteria tecnica per le aree marine protette con la nota del 13 gennaio 2000, e di inserire conseguentemente nel preambolo il riferimento al decreto del Ministero per le politiche agricole in data 26 luglio 1995; Ritenuto altresi' di recepire le ulteriori condizioni avanzate nella medesima citata nota del Ministero per le politiche agricole relativamente all'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale, come definita dall'art. 19 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1995, riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma, e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma, Pomezia, Anzio e Nettuno; Ritenuto in tal modo di aver recepito sostanzialmente nel decreto istitutivo le questioni e le relative soluzioni rappresentate dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la citata nota del 21 dicembre 1999; Visto il parere del comune di Roma, espresso con nota n. 1093/A del 15 ottobre 1999; Visto il parere del comune di Pomezia, espresso con nota n. 109/U/S.A. del 17 gennaio 1999; Visto il parere della regione Lazio, espresso con nota n. 213/69 del 21 gennaio 2000; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 190662 del 16 dicembre 1999; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000 con il quale sono stati delegati al Sottosegretario di Stato, sen. Nicola Fusillo, tutti gli affari rientranti nella competenza del servizio per la difesa del mare; Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 giugno 2000, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ritenuto pertanto di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno"; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno". |
| Art. 2. 1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta "Secche di Tor Paterno", comprendente, data la peculiarita' ecologica dell'area, un'unica zona di riserva generale, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti: Latitudine Longitudine -- -- A) 41° 37'.30 N 012° 20'.50 E B) 41° 36'.00 N 012° 21'.90 E C) 41° 34'.50 N 012° 19'.50 E D) 41° 35'.80 N 012° 18'.00 E |
| Art. 3. 1 . Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Secche di Tor Paterno", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica dell' area. |
| Art. 4. 1. All'interno dell'area naturale marina protetta "Secche di Tor Paterno", per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate: a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggianiento, e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell' ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area; e) la pesca subacquea; f) l'ancoraggio. 2. Nella medesima zona di riserva generale, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietate: a) la navigazione, fatta eccezione per i casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma 3; b) la pesca, con le eccezioni di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 3, c) l'ormeggio non regolamentato. 3. Nella medesima zona di riserva generale sono, invece, consentiti: a) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta; b) l'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale, come definita dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 "disciplina del rilascio delle licenze di pesca" riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno alla data del decreto istitutivo dell'area marina protetta. I limiti temporali dell'esercizio, il numero e la tipologia delle imbarcazioni e degli attrezzi ammessi verranno definiti periodicamente dall'ente gestore, anche sulla base di appositi monitoraggi; c) l'accesso alle imbarcazioni per la pesca sportiva espressamente autorizzate dall'ente gestore; il numero, la tipologia degli attrezzi, i limiti temporali e di cattura verranno determinati dall'ente gestore anche sulla base di appositi monitoraggi; d) l'ormeggio alle strutture galleggianti appositamente predisposte dall'ente gestore; e) la balneazione; f) le attivita' subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.) esercitate per mezzo di imbarcazioni appoggio espressamente autorizzate dall'ente gestore; il numero di dette imbarcazioni e i limiti temporali dell'esercizio delle attivita' subacquee verranno parimenti disciplinati dall'ente gestore; g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio da parte di istituzioni scientifiche, espressamente autorizzato dall'ente gestore. 4. Le attivita' sopra elencate ai commi 2 e 3 sono provvisoriamente disciplinate dal presente decreto fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto. |
| Art. 5. 1. La gestione dell'area naturale marina protetta di "Secche di Tor Paterno" sara' affidata ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. |
| Art. 6. 1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Secche di Tor Paterno" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 500.000.000 a gravare sul capitolo 3957 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 200.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 3958 della predetta unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 2000. 2. Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, 2001, 2002 e 2003, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul medesimo capitolo 3957 dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta. |
| Art. 7. 1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di "Secche di Tor Paterno", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di cui al precedente art. 4, commi 2 e 3, sara' approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 8. 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione. Roma, 29 novembre 2000 Il Sottosegretario di Stato: Fusillo Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 379 |
| Allegato ----> vedere Planimetria a pag. 19 della G.U. <---- |
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