Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335
Testo del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000), coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((.........)

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, ((nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,)) il Ministero della sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, ((a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ((ai trenta mesi;))
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e ((la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali,)) mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;
((c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.))

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca:
"Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
poliza sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina".
 
Art. 2.
1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a provvedere, ((con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piu' razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e' autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca:
"Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione". - Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, reca:
"Rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali del personale del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato
centrale repressione frodi".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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