Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A, B, C.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. l decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo
76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo,
nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.".



 
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative
discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione;
h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarieta' e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.



Note all'art. 2:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5
e 21 cosi' recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, un Fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero
del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del Fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del
Fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
recate da disposizioni di legge aventi le stesse
finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da
attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei
dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle
amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge
prevedano misure di intervento finanziario non
contemplate da leggi vigenti e non rientranti
nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali e
regionali competenti, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio". L'articolo 11-ter, comma 2, cosi'
recita:
"2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa
che comportino conseguenze finanziarie devono essere
corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle
relative coperture, con la specificazione, per la spesa
corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali
fino alla completa attuazione delle norme e, per le
spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi
utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari". L'articolo 9, cosi' recita:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle provincie
autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di competenza esclusiva, possono dare immediata
attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
competenza concorrente, possono dare immediata
attuazione alle direttive comunitarie.
2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi
1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni
direttiva attuata. Il numero e gli estremi di
pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che
dia attuazione a direttive in materia di competenza
regionale indica quali disposizioni di principio non
sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e
prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente
gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di
competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le
province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei
limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione,
previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le
disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi
comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal
regolamento di cui all'articolo 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle
attivita' amministrative delle regioni, nelle materie
cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione economica ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con
atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3
o, sulla base della legge comunitaria, con il
regolamento preveduto dall'articolo 4, la fuzione di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e'
esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri
competenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
L'articolo 6, cosi' recita:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunita'
economica europea). - Sono trasferite alle regioni in
ciascuna delle materie definite dal presente decreto
anche le funzioni amministrative relative
all'applicazione dei regolamenti della Comunita'
economica europea nonche' all'attuazione delle sue
direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica
espressamente le norme di princi'pio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata
quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata
inattivita' degli organi regionali che comporti
inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' prescrivere
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere
della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e sentita la regione interessata, un congruo
termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli
organi regionali perduri dopo la scadenza di tale
termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i
provvedimenti necessari in sostituzione
dell'amministrazione regionale.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'articolo
2, cosi' recita:
"Art. 2 (Rapporti internazionali e con l'Unione
europea). - 1. Lo Stato assicura la rappresentanza
unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento
dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i
compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni
altra attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato
ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la
ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme
vigenti e dalle disposizioni del presente decreto
legislativo.".



 
Art. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonche', per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline gia'
delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno
essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.



Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi le note all'articolo 1. L'articolo 17, comma 2,
cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.".
- Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86,
vedi le note all'art. 2. L'articolo 5, comma 1, cosi'
recita:
"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge
16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo'
disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle
direttive da attuare mediante regolamento a norma
dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai
commi 4 e 5 del medesimo articolo.".



 
Art. 4
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso

1. l fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.
5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni.
8. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.



Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda l'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'articolo 1.
- Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del
22 giugno 2000, e' pubblicato in GUCE n. L 159 del
30 giugno 2000.
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due
anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette
la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e
la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che
vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide
sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia
condannato al pagamento delle spese sostenute dalla
parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la
richiesta.".



 
Art. 5. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una loro omogeneizzazione.
4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvedera' con apposito provvedimento normativo.



Nota all'art. 5:
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1998".
L'articolo 7, comma 6, cosi' recita:
"6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare,
sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di
coordinamento per assicurare che i successivi interventi
normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino
siano attuati esclusivamente mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi
unici.".



 
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche' alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee";
b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: "Le leggi" sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti" e le parole: "di ciascuna legge" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun provvedimento".
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.



Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda le legge 9 marzo 1989, n. 86,
vedi le note all'articolo 2.
- Il testo vigente dell'articolo 9, comma 2-bis, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui
ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero
identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e
gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento
sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie.".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1995-1997).".
- La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i trattati che
istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti
connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam
il 2 ottobre 1997.".



 
Art. 7. (Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 129).
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterra', oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in materia di infrastrutture professionali;
b) attuazione delle finalita' della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalita';
c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestivita'.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca:
"Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE
e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi,
delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell'architettura.".
- La direttiva n. 85/348/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
223 del 21 agosto 1985.



 
Art. 8.
(Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sara' informata al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.
 
Art. 9.
(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformita' delle apparecchiature;
c) definire le modalita' per la designazione degli organismi notificati;
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e) vigilare affinche' l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h) specificare che le attivita' inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.
 
Art. 10. (Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sara' informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonche', per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sara' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.
 
Art. 11. (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".



Note all'art. 11:
- La direttiva n. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
230 del 19 agosto 1991.
Il testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della
direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il
trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati,
salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le
seguenti condizioni:
a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro
Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo
fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o
siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione
europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo
fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2455 del Consiglio del 23 luglio
1992, e successive modificazioni;
b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa
comunicazione al Ministero della sanita' da parte del
direttore tecnico responsabile;
c) siano etichettati conformemente alla normativa
vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in
apposito imballaggio o muniti di etichettatura
aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
d) siano trasportati nel rispetto delle cautele
prescritte in relazione alla natura del prodotto,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e di controllo.".



 
Art. 12.
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire i piu' elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonche' della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche' l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;
d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformita' a quanto previsto in merito dalla direttiva;
f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
h) definire le modalita', anche temporali, per la chiusura della discarica nonche' gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attivita' di ispezione e controllo;
i) definire le modalita' di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresi' la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.



Note all'art. 12:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998,
n. 141, reca: "Regolamento recante norme per lo
smaltimento in discarica dei rifiuti e per la
catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica.".
- Il regolamento (CEE) n. 1836/93 e' pubblicato in GUCE
n. L 168 del 17 luglio 1993.



 
Art. 13. (Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di
delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilita' di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
 
Art. 14.
(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita').

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.



Note all'art. 14:
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1998.". Gli articoli 1, comma 1 e 18
cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B.".
"Art. 18 (Interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva n. 96/48/CE del Consiglio,
del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita',
sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto,
la costruzione, l'assetto e la gestione delle
infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle
linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite
nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne
sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita'
con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale
condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria
nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette
linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme
della rete ferroviaria esistente sul territorio
nazionale, nonche' la validita' economica delle
disposizioni da adottare;
b) indicare gli eventuali casi particolari e le
procedure per le richieste di deroga alle specifiche
tecniche di interoperabilita' (STI);
c) prevedere che nei documenti generali o nei
capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse
le specifiche tecniche di interoperabilita';
d) prevedere che possano essere autorizzati ad
espletare le procedure di valutazione della conformita'
e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di
interoperabilita', o la procedura di verifica "CE dei
sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i
requisiti minimi previsti dall'allegato VII della
direttiva n. 96/48/CE.".
- La direttiva n. 91/440/CEE e' pubblicata in GUCE L n.
237 del 24 agosto 1991.
- La direttiva n. 95/18/CE e' pubblicata in GUCE L n.
143 del 27 giugno 1995.
- La direttiva n. 95/19/CE e' pubblicata in GUCE L n.
143 del 27 giugno 1995.



 
Art. 15. (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attivita'
televisive).
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e' abrogato.



Note all'art. 15:
- La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive.".
- Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi
i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per
la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi
a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di
durata programmata superiore a quarantacinque minuti,
puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni
periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata
un'altra interruzione se la durata programmata delle
predette opere supera di almeno venti minuti due o piu'
periodi completi di quarantacinque minuti.".



 
Art. 16.
(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, e' abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate gia' spettanti alle autorita' portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 16:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82, reca: "Revisione
delle tasse e dei diritti marittimi".



 
Art. 17.
(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea".



Note all'art. 17:
- La legge 24 dicembre 1976, n. 898, reca: "Nuova
regolamentazione delle servitu' militari".
- Il testo vigente dell'articolo 18, cosi' come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla
legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche
nelle zone del territorio nazionale dichiarate di
importanza militare con decreto del Ministro della
difesa, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
L'autorizzazione del prefetto e il parere
dell'autorita' militare previsti per gli atti di
alienazione totale o parziale di immobili dalla legge
3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22
dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti
di alienazione totale o parziale ai cittadini
dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato,
ivi comprese le aziende autonome, ai comuni alle
province e agli altri enti locali, alle regioni, agli
enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona
giuridica pubblica o provata, avente la sede principale
delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione
europea.
Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo
comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve
essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. In tale termine e' computato anche quello
di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare
competente per esprimere il proprio parere in ordine
alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita'
militare non abbia fatto pervenire al prefetto il
richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente
dato.
L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale
all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si
proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal
giorno in cui e' stata concessa.
Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli
atti di alienazione di immobili e le relative
trascrizioni presso le conservatorie immobiliari
eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984
sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli
effetti.
Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione
delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939,
n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono
nulli.
Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.



 
Art. 18.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali";
b) all'articolo 4, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali";
c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presidi e servizi multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali";
d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)";
e) all'articolo 6, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri e' aumentata al 95 per cento";
f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)";
g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: "due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1)" sono sostituite dalle seguenti: "due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 - 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneita' alla balneazione, la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneita' alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneita' alla balneazione sara' subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).
2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potra' essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)";
i) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.
2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali e' necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non e' obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa";
l) nell'allegato 1:
1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";
2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di campionamento".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.



Note all'art. 18:
- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di
attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla
qualita' delle acque di balneazione, cosi' come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. - 4. Alle regioni competono:
a) la redazione e l'invio al Ministero della sanita',
entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e
dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le
analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi
multizonali;
b) l'individuazione delle zone idonee alla
balneazione sulla base dei risultati delle analisi e
delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo
di campionamento relativo all'anno precedente. Tale
individuazione e' portata a conoscenza del Ministero
della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il
31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i
risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni
comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio
della stagione balneare;
c) la facolta' di ampliare la stagione balneare
secondo le esigenze o le consuetudini locali;
d) la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di
quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun
caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
e) la facolta' di richiedere le deroghe di cui
all'articolo 9 del presente decreto;
f) la facolta' di ridurre la frequenza del
campionamento di un fattore 2 quando si verificano le
condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
Le successive modificazioni delle mappe di cui ai
precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai
sensi dei precedenti punti c), d) ed f) dovranno essere
trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.
I risultati delle analisi eseguite almeno con la
frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno
trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura
delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.
I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle
regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto
Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano".
- Il testo vigente dell'articolo 5 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 5. - Ai comuni competono:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione
balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone
non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio
territorio;
b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del
sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla
balneazione qualora nel corso della stagione balneare i
risultati delle analisi non risultano conformi alle
prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su
segnalazione dell'autorita' competente, dei
provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, di
segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia
per la delimitazione delle zone non idonee di cui al
precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone
soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui
al precedente punto b);
e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai
presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di
inquinamento massivo delle acque di balneazione
ricadenti nel proprio territorio.".
- Il testo vigente dell'articolo 6 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 6. - Per l'applicazione di quanto previsto ai
precedenti articoli 4, punto b), e 5 punto a), il
giudizio di idoneita' alla balneazione e' subordinato ai
risultati favorevoli delle analisi effettuate nel
periodo di campionamento di cui all'articolo 2, relativo
all'anno precedente.
Le acque si considerano idonee alla balneazione quando
per il periodo di campionamento relativo all'anno
precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con
la frequenza fissata nella tabella (allegato 1),
indicano che i parametri delle acque in questione sono
conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90%
dei casi e quando nei casi di non conformita' i valori
dei parametri numerici non si discostino piu' del 50%
dai corrispondenti valori.
Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno
disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
Per i parametri "conformi totali , "coliformi fecali e
"streptococchi fecali la percentuale dei campioni
conformi e' ridotta all'80%. Qualora per i parametri
"coliformi totali e "coliformi fecali vengano superati,
rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100
ml, la percentuale dei campioni conformi per detti
parametri e' aumentata al 95%.
Nella determinazione delle percentuali di cui al
presente articolo non siano considerati, nel calcolo, i
risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati
rilevati su campioni influenzati da circostanze
particolari quali inondazioni, catastrofi naturali,
condizioni metereologiche eccezionali.
Non vanno altresi' considerati nella determinazione
delle predette percentuali i risultati sia favorevoli
che quelli non favorevoli delle analisi suppletive
effettate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma
seguente.
Qualora durante il periodo di campionamento si
verifichi che le analisi eseguite su un campione
risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri
previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto
al controllo di cui al primo comma dell'articolo 4 del
presente decreto effettuera' tutti i necessari
accertamenti al fine di individuare la possibile causa
inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata.
Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il
laboratorio dovra' effettuare le analisi su cinque
campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso
punto nonche' prelievi nelle zone limitrofe per la
delimitazione della eventuale zona inquinata.
Qualora piu' di un campione sui predetti cinque dia un
risultato non favorevole anche per uno solo dei
parametri previsti nella tabella allegata, la zona
dovra' essere temporaneamente vietata alla balneazione.
Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da
adottare, comunichera' immediatamente al sindaco del
comune interessato, per i conseguenti e tempestivi
provvedimenti di competenza di cui al precedente
articolo 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la
individuazione della zona inquinata.
Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio
accerti un evidente inquinamento massivo,
indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne
dara' immediatamente comunicazione al sindaco del comune
interessato fornendo le necessarie istruzioni per i
conseguenti tempestivi provvedimenti.
Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla
balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con
la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per
tutti i parametri previsti nella tabella allegata,
analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati
almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato
1), le acque interessate potranno essere nuovamente
adibite alla balneazione con il provvedimento di cui
all'articolo 5, punto c)".



 
Art. 19.
(Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e' sostituito dal seguente:
"3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane".



Note all'art. 19:
- La legge 10 luglio 1991, n. 210, reca: "Norme di
attuazione della convenzione delle Nazioni Unite
relativa ad un codice di condotta delle conferenze per
la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile
1974".
- Il testo vigente dell'articolo 3 della succitata
legge, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. Rispondono ai requisiti di compagnia
nazionale di navigazione marittima, ai sensi della
convenzione e del regolamento CEE, le societa'
costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato
la sede principale, che utilizzino abitualmente e
prevalentemente navi di bandiera nazionale per
l'esercizio di servizi internazionali di linea e che
inoltre:
a) siano controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;
b) ovvero, se costituite sotto forma di societa' in
nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la
maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e
accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti
nello Stato.
2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia
nazionale di navigazione marittima, ai sensi della
convenzione e del regolamento CEE, le imprese
individuali che hanno la sede principale nello Stato e i
cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello
Stato, sempreche' utilizzino abitualmente e
prevalentemente navi di bandiera nazionale per
l'esercizio di servizi internazionali di linea.
3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto
di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della
Comunita' europea hanno trattamento identico a quello
delle compagnie di navigazione marittime nazionali
italiane".



 
Art. 20.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".



Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
"Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della
formazione professionale che integra la direttiva n.
89/4/CEE".
- Il testo vigente dell'articolo 8 del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova
attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al
superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda professioni per il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di
formazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante
il compimento di un ciclo di studi post-secondari di
durata non superiore a quattro anni ed il richiedente
possieda uno dei titoli di formazione indicati
all'articoli 1, comma 1, lettera a), o all'articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) se riguarda professioni per il cui accesso o
esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del
diritto nazionale ed in cui un elemento costante
dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o
assistenza concernente il diritto nazionale;
c) se riguarda professioni per il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di
formazione rispondente ai requisiti di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il
richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei
titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o
all'articolo 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei
dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per
tre anni conseutivi in uno Stato membro della Comunita'
europea, oppure a tempo parziale per una durata
equivalente.
c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e
di guida alpina".



 
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'";
c) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
"Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE
e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro.".
- Il testo vigente dell'articolo 51 del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 51 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unita' a dischi. Il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".
- Il testo vigente dell'articolo 55 del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
""Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori
prima di essere addetti alle attivita' di cui al
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad
un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad
esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti
salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per
i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e
per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta
l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessita'.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attivita' svolta
e' a carico del datore di lavoro".



 
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina).

1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".



Note all'art. 22:
- La direttiva 97/12/CE e' pubblicata in GUCE L 109 del
25 aprile 1997.
- La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata in GUCE L 121
del 29 luglio 1964.
- La direttiva 2000/15/CE e' pubblicata in GUCE L 105
del 3 maggio 2000.
- Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, citato nel titolo
del presente articolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei
limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi
2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle
regioni, alle province autonome e al Ministero della
sanita'; il Ministero per le politiche agricole e'
interconnesso, attraverso il proprio sistema
informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento
delle funzioni di propria competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina
sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di animale importato da un Paese terzo, il numero
di identificazione attribuito conformemente alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente dello
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive
modifiche, nonche' il numero di identificazione di
origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire
dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine
o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
a gli animali della specie suina, sono fornite a
decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di
animali della specie suina, le informazioni di cui al
comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per
gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera a);
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali di specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel
caso di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero di
suini spostati, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero
di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di
arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".



 
Art. 23.
(Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile).

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'artico1o 1751-bis del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura non provvigionale. L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa' di persone o di societa' di capitali con un solo socio, nonche', ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa' di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001.



Note all'art. 23:
- La direttiva 86/653/CEE e' pubblicata in GUCE L 382
del 31 dicembre 1986.
- Il testo vigente dell'articolo 1751-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto
che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso
deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di
beni o servizi per i quali era stato concluso il
contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i
due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta,
in occasione della cessazione del rapporto, la
corresponsione all'agente commerciale di una indennita'
di natura nan provvigionale. L'indennita' va commisurata
alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione
del contratto, alla natura del contratto di agenzia e
all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della
indennita' in base ai parametri di cui al precedente
periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti
tenuto conto degli accordi economici nazionali di
categoria. In difetto di accordo l'indennita' e'
determinata dal giudice in via equitativa anche con
riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente
in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul
volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per
un solo preponente".



 
Art. 24.
(Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorita' che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.



Note all'art. 24:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata in GUCE L 175
del 5 luglio 1985.
La direttiva 97/11/CE e' pubblicata in GUCE L 073 del
14 marzo 1997.



 
Art. 25.
(Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas).

1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unita', a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.



Note all'art. 25:
- La direttiva 96/92/CE e' pubblicata in GUCE L 027 del
30 gennaio 1997.
- La direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del
21 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 reca:
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'".
- L'articolo 2, comma 30, della succitata legge, cosi'
recita:
"30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
superiore a quaranta unita', dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a due anni che possono essere
rinnovati per non piu' di due volte".



 
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178).

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati";
b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.



Note all'art. 26:
- La legge 23 giugno 2000, n. 178, reca: "Istituzione
del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea".
- Il testo vigente dell'articolo 1 della succitata
legge, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare
un'intesa con la Commissione delle Comunita' europee per
istituire, il Centro nazionale di informazione e
documentazione europea, costituita nella forma di Gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio del
25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240.
2. Il Centro sara' finanziato dalla Commissione delle
Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci
fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante
l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera'
in particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in
qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone
giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento
in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e
vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi
di controllo previste dalle norme statali e comunitarie
vigenti.
3. Il Centro opera alla trasparenza che deve informare
le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con
l'obiettivo:
a) di realizzare anche attraverso le possibilita'
offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione
programmi sistematici di diffusione dell'informazione e
documentazione europea destinati, sia direttamente, sia
attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a
determinare categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e
gestione dalla documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attivita' di
documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti
attraverso una serie di convenzioni con altri centri di
studio e documentazione con sede in Italia a negli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio
1986, n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli
affari comunitari esprimono il parere sullo schema
dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive
modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita'
di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2,
lettera a), e sulla designazione dei componenti degli
organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il
Ministro per le politiche comunitarie presenta
annualmente alle predette commissioni una relazione
all'attivita' svolta, sul bilancio e sul programma di
attivita' del Centro.
5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di
integrazione europea e' istituito un fondo straordinario
di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su
supporti magnetici ed informatici, di informazione,
comunicazione, studio, ricerca, documentazione e
cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che
possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai
programmi comunitari e, in particolare, dai programmi
PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del
Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del
Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive
modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di
riferimento organismi o iniziative europee cui
partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati
europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea.
Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta
della delegazione parlamentare presso gli organismi
europei interessati.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel limite massimo annuo di 2000
milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale dello Stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".



 
Art. 27.
(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000.

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6661):
Presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
(Letta) il 29 dicembre 1999.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche Unione
europea), in sede referente, il 9 febbraio 2000, con
parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 23 febbraio, 1, 2,
7, 8, 21, 22, 23 e 28 marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 28 marzo 2000 (atto n.
6661/A - relatore on. Saonara).
Esaminato in aula il 2 maggio 2000 e approvato il 26
luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4783):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 20 settembre 2000 con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
13a, Giunta affari Comunita' europee e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 3, 12, 25, 26 ottobre
e 2 novembre 2000.
Esaminato in aula il 22, 28 novembre 2000 e approvato
con modificazioni, il 29 novembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6661-B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche Unione
europea), in sede referente, il 6 dicembre 2000, con
parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII,
X, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla XIV commissione il 7, 12 e 14 dicembre
2000.
Esaminato in aula il 18 dicembre 2000 e approvato il 21
dicembre 2000.



Nota all'art. 27:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999." Il testo vigente
dell'articolo 11 della succitata legge, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Modifiche all'articolo 2 della legge
18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia
di armi con modesta capacita' offensiva). - 1.
All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge
18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli
anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "; fatta
eccezione per quelle a colpo singolo .
2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le
armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono
sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o
gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili
erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, .
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazi'one della normativa nazionale a quella
vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di
tutela della sicurezza pubblica il Ministro
dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta una disciplina
specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina
vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i
cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od
uguale a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18
aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a
7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere
conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla
Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, accertando in particolare che l'energia cinetica
non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori
sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al
presente articolo. Per identificare gli strumenti ad
aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da
apporre ad opera e sotto la responsabilita' del
produttore o dell'eventuale importatore, che ne
certifica l'energia entro il limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
presente articolo e' consentito a condizione che gli
acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia
registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui
alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti
maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori,
con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni
e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica
sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi e' obbligo di autorizzazione
dell'autorita' di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello
strumento e' consentito esclusivamente a maggiori di
eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta
salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto
degli strumenti di cui al presente articolo, contenute
nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte
specifiche sanzioni amministrative per i casi di
violazione degli obblighi contenuti nel presente
articolo.".
Nota unica relativa agli allegati A, B e C:
- La direttiva 96/48/CE e' pubblicata in G.U.C.E.
17 settembre 1996, n. 235.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 131 del 5 maggio 1998.
- La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 138 del 1o giugno 1999.
- La direttiva 1999/60/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 162 del 26 giugno 1999.
- La direttiva 1999/82/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 243 del 15 settembre 1999.
- La direttiva 1999/83/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 243 del 15 settembre 1999.
- La direttiva 1999/93/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 13 del 19 gennaio 2000.
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 11 del 15 gennaio 2000.
- La direttiva 93/104/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 307 del 13 dicembre 1993.
- La direttiva 94/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 254 del 30 settembre 1994.
- La direttiva 96/97/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 46 del 17 febbraio 1997.
- La direttiva 1999/5/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 91 del 7 aprile 1999.
- La direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 115 del 4 maggio 1999.
- La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 182 del 16 luglio 1999.
- La direttiva 1999/42/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 201 del 31 luglio 1999.
- La direttiva 1999/44/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 171 del 7 luglio 1999.
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 1999/59/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 162 del 26 giugno 1999.
- La direttiva 1999/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 187 del 20 luglio 1999.
- La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 167 del 2 luglio 1999.
- La direttiva 1999/64/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 175 del 10 luglio 1999.
- La direttiva 1999/70/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 175 del 10 luglio 1999.
- La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 203 del 3 agosto 1999.
- La direttiva 1999/79/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 209 del 7 agosto 1999.
- La direttiva 96/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 235 del 17 settembre 1996.
- La direttiva 1999/41/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 172 dell'8 luglio 1999.
- La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 12 del 18 gennaio 2000.



 
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita'.
98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che
modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi
espressi in ecu.
1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999,
che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le norme e i protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione
delle specialita' medicinali.
1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999,
che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le norme e i protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione
delle specialita' medicinali.
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione.
 
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne
nei regimi professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di
imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di
telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente
di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti
di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999,
recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i
metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per
gli animali.
 
Allegato C
(Articolo 3)
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che
modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella
alimentazione degli animali.
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove.
 
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