Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 10 gennaio 2001
Modalita' e termini di versamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12899).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
Vista la propria delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2000, con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2001, le tipologie delle suddette contribuzioni ("corrispettivo istruttorio", ""corrispettivo per la partecipazione ad esami", "contributo di vigilanza", "contributo sulle negoziazioni") ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;
Vista la propria delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2000, con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2001, la misura delle suddette contribuzioni;
Atteso che la citata delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalita' di versamento delle contribuzioni predette, nonche' la definizione dei termini di versamento delle stesse che non risultino gia' stabiliti dalla medesima delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalita' e, ove occorra, dei termini di versamento delle contribuzioni dovute, per l'esercizio 2001, ai sensi della citata delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000:
Delibera:
Art. 1.
Corrispettivo istruttorio
1. Il versamento del "corrispettivo istruttorio" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le seguenti modalita' alternative:
bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, via Piave 88, 00187 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;
versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma", utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.
2. All'atto del pagamento devono essere tassativamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al versamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il versamento stesso:
nome e cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche);
codice fiscale (persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);
indirizzo (persone fisiche) o sede legale (persone giuridiche);
codice della causale del versamento;
descrizione della causale del versamento.
3. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere riportati come segue:
il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al versamento;
il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.
5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del versamento devono essere riportati sul retro del bollettino a quattro sezioni, nell'apposito "spazio per la causale del versamento".
6. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, nonche' quello stabilito al comma 3 dello stesso art. 1 della delibera n. 12.849 relativo al corrispettivo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lett. d), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Corrispettivo per la partecipazione ad esami
1. Il versamento del "corrispettivo per la partecipazione ad esami" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le stesse modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.
2. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 12849 del 6 dicembre 2000.
 
Art. 3.
Contributo di vigilanza
1. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere a), b), c), d), e), g), l), m), n) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124] e p), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2001. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2001, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale, ovvero il "codice utente" con cui il soggetto e' identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (tel. 06/8477623).
3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2001, attraverso il notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verra' trasmessa alle associazioni di categoria interessate.
4. I soggetti indicati nell'art. 3, lett. g), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2001, attraverso il notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
5. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lett. f), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, dev'essere effettuato:
a) entro il 28 febbraio 2001, qualora il bilancio chiuso nel 2000 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) entro il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2000, negli altri casi.
6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento, corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformita' allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
7. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere h) ed i), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2001 con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.
8. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera n) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 2001, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2001, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
9. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere tassativamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.
Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a "Consob/Gestione contributi di vigilanza, via Isonzo 19/d-e, 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, via Piave 88, 00187 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7.
10. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera o), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 dev'essere effettuato con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Restano fermi i termini di versamento risultanti dall'art. 3, commi 6 e 7, della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000.
 
Art. 4.
Contributo sulle negoziazioni
1. Il versamento del "contributo sulle negoziazioni" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (mta), nel Mercato ristretto e nel Nuovo mercato, dev'essere effettuato in relazione alle negoziazioni effettuate in ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 2001 ed entro il termine del secondo mese successivo a quello di riferimento.
2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2 del precedente art. 3.
3. Relativamente ai soggetti esteri privi di recapito nel territorio della Repubblica, il versamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Per gli elementi da riportare nel modulo di bonifico bancario e per le modalita' di versamento si applica il comma 9 del precedente art. 3.
 
Art. 5.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
 
Art. 6.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
1. Ai sensi delle disposizioni della delibera n. 12.849 del 6 dicembre 2000, in luogo dell'inoltro alla Consob, ove previsto, della documentazione attestativa del versamento, i soggetti tenuti al pagamento possono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento medesimo, contenente gli elementi desumibili dal modulo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 10 gennaio 2001
Il presidente: Spaventa
 
----> Vedere tabella <----
 
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