Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 gennaio 2001
Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Rozzi Marin Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago del Cile, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui e' in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Madrid (E) nel luglio 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Licenciado en Derecho" conseguito presso la "Pontificia Universidad Catolica de Chile" il 3 settembre 1992 e riconosciuto equipollente sia in Spagna dal Ministerio de Educacio'n y Ciencias nel maggio 1993, che in Italia dall'Universita' degli studi di Pisa nel novembre 1997;
Considerato che ha altresi' conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza" in data 10 novembre 1997 presso l'Universita' degli studi di Pisa;
Dato atto che il Rozzi ha dimostrato di possedere oltre tre anni di esperienza professionale in Spagna, in particolare dal 1o gennaio 1994 al 28 settembre 2000;
Ritenuto di conseguenza che il percorso professionale del richiedente soddisfi quanto richiesto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, per i casi di formazione acquisita in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea;
Viste le determinazioni della conferenze di servizi del 10 novembre 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Rozzi Marin Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago del Cile, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 2 gennaio 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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