Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 22 dicembre 2000
Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti;
Viste le proprie note in data 4 agosto 2000 con le quali e' stato trasmesso lo schema di decreto da emanare ai sensi dell'art. 9 sopra citato alla Presidenza del Consiglio - segreteria Conferenza unificata e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per l'acquisizione del previsto parere;
Vista la delibera n. 186 del 12 ottobre 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 ottobre 2000, con la quale, nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto e i criteri funzionali di tipo tecnico su cui esso e' basato, sono state al contempo formulate alcune osservazioni e proposte di modifica dello schema stesso;
Ritenuto di condividere le proposte di modifica formulate nella delibera sopra citata, salvo l'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti connessi alle centrali termoelettriche oltre la soglia di prelievo di 0,5 miliardi di metri cubi annui, ritenendo che, in prima applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, relativamente alle centrali indicate nella delibera sopra citata, siano sufficienti, per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della Rete nazionale in caso di criticita' del sistema del gas, le misure che saranno indicate nei codici di Rete di cui all'art. 24, comma 5, del decreto sopra citato e le misure di cui all'art. 28 del decreto stesso;
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Sentita la Conferenza unificata, la quale, nella riunione del 21 dicembre 2000 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto;
Visto il programma quadro per la metanizzazione della Sardegna e lo studio di prefattibilita' del progetto di metanizzazione della stessa regione predisposto a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che potra' essere adeguatamente considerato in sede di aggiornamento del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti.
 
Art. 2.
Definizione della rete nazionale di gasdotti
1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la Rete nazionale di gasdotti e' cosi' costituita:
a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1a;
b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1b;
c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1c;
d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1d;
e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1e;
f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono individuate nell'allegato 1f.
2. Fanno altresi' parte della rete nazionale di gasdotti i servizi ad essa accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione della Rete e le relative centrali di compressione.
3. Le competenze relative alla rete nazionale dei gasdotti sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatte salve, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3.
Aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'aggiornamento della Rete nazionale di gasdotti, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le regioni e le province autonome interessate.
2. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della Rete nazionale di gasdotti, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati al presente decreto, e ne da' comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate e ai soggetti che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sulla Rete nazionale di trasporto.
 
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente decreto ed i relativi aggiornamenti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1

RETE NAZIONALE DI GASDOTTI
----> Vedere Tabella <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone