Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 19 gennaio 2001
Modificazione al decreto del 29 dicembre 2000 concernente: "Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999".

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, e' stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 relativa al tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire;
Considerato che nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 marzo 1999 non risulta stipulato alcun mutuo con il sistema bancario ai sensi delle leggi sopra citate;
Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;
Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;
Visto il decreto del 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale e' stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2001;
Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazioni del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993 sono pari a:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,446%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 5,163%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
A modifica di quanto stabilito dal decreto del 29 dicembre 2000 richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 5,70%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2001 e' pari al 6,50%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2001
p. Il direttore generale: Zodda
 
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