Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 20 ottobre 2000
Impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico ai sensi dell'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Anno 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della citata legge n. 94/1997;
Visto l'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto ministeriale prot. 975 Ric del 7 luglio 1998 con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi da riconoscere agli esperti scientifici chiamati a svolgere le attivita' istruttorie e di monitoraggio dei progetti presentati a valere sui fondi di cui alla legge n. 46/1982 e n. 488/1992;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Vista l'unita' previsionale di base 4.2.1.1. Ricerca scientifica (cap. 7520), dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2000;
Considerata pertanto la necessita' di determinare le priorita' e modalita' di impiego del predetto Fondo;
Considerato che per l'individuazione delle priorita' scientifiche di intervento si possa far riferimento alle linee guida del Programma nazionale della ricerca (PNR) approvate dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000, concernenti gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi in favore della ricerca scientifica e tecnologica, elaborate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di armonizzare e rendere coerenti tutti gli interventi;
Considerato che la suddetta proposta attiene a quei settori e relativi temi di ricerca che, presentando profili di strategicita' in relazione allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del Paese, risultano coerenti rispetto alle finalita' dell'intervento ed alle linee programmatiche del "V Programma quadro della Comunita' europea per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione" e ad altre iniziative dell'Unione europea e con i contenuti del Programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per il periodo 2000-2006;
Considerato, altresi', che tali iniziative hanno carattere di complementarita' e possono realizzare, sinergie con altri strumenti finanziari di coordinamento quali quello di cui al Fondo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Ritenuto di dover definire il quadro dei settori e dei relativi temi di ricerca di interesse strategico da finanziare con i fondi relativi all'anno 2000, per un importo complessivo di L. 67.380.762.500, indicando a fianco di ciascuno di essi la spesa complessiva massima prevista;
Udito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti VII - Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e VII - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica, emesso rispettivamente in data 28 settembre 2000 e 10 ottobre 2000:
Decreta:
Art. 1.
Le priorita' scientifiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento ai fondi per l'esercizio 2000, riguardano i seguenti settori, accanto ad ognuno dei quali e' indicato il limite finanziario di intervento correlato alle disponibilita' complessive indicate in premessa pari a L. 67.380.762.500, comprensive delle spese di istruttoria, verifica e valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti, secondo il seguente quadro di riparto:
1. Genomica funzionale - contributo previsto 20 mld.
Approcci sistematici tendenti alla identificazione della funzione di gruppi di geni coinvolti in processi nel contesto della cellula e degli organismi.
Il mondo dell'RNA cellulare e post-genomica.
Studio delle strutture di prodotti genici e delle loro interazioni molecolari responsabili della formazione di complessi funzionali. 2. Piattaforme ITC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) abilitanti complesse ad oggetti distribuiti. Domini
applicativi di riferimento - contributo previsto 15 mld:
E-business.
Rappresentazione e gestione della conoscenza.
Comunita' virtuali. 3. Materiali strutturali per impieghi in settori che richiedono specifiche prestazioni strutturali o termiche - contributo previsto
13 mld:
Materiali compositi.
Materiali ceramici. 4. Impianti innovativi multiscopo per la produzione di radiazione X e ultravioletta, coerente ed incoerente ad alta intensita' per applicazioni avanzate nel campo delle strutture biologiche e
molecolari e dei materiali - contributo previsto 15 mld:
Progettazione e realizzazione di componenti.
Progettazione e realizzazione di sottosistemi. 5. Dinamiche dei sistemi complessi - contributo previsto
4,380.762.500 mld:
Studi e ricerche empiriche sulle dinamiche interattive nelle reti di conoscenze distribuite.
Elaborazione di modelli applicabili alla gestione dei cambiamenti nel campo economico e sociale.
L'1% delle disponibilita' complessive indicate e' destinato alla copertura delle spese di istruttoria, verifica e valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dei progetti da definirsi con successivo decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
Art. 2.
Le modalita' di impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, per l'anno 2000, sono cosi' definite:
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto con riferimento ai settori e ai relativi temi suindicati possono presentare progetti enti pubblici di ricerca in collaborazione con universita', e/o altri enti di ricerca privati e/o imprese.
La domanda deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II - Piazzale J. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "progetti strategici ex art. 51 legge n. 449/1997"; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. I soggetti proponenti predispongono i progetti sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza degli obiettivi e delle linee di attivita' con le priorita' scientifiche individuate nell'ambito dei singoli temi di ricerca indicati all'art. 1;
b) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica delle strutture e/o dei soggetti partecipanti;
c) coerenza della partecipazione di ciascun soggetto rispetto agli obiettivi strategici di ricerca ed alle risorse umane e strumentali disponibili per la realizzazione del progetto;
d) coinvolgimento e/o integrazione fra le distinte reti di ricerca (universita', enti di ricerca e imprese).
3. I progetti devono contenere i seguenti elementi:
a) oggetto e descrizione delle attivita' proposte;
b) soggetto responsabile della realizzazione del progetto e soggetti partecipanti;
c) obiettivi specifici di ricerca intermedi e finali da conseguire e risultati attesi;
d) tempi e modalita' di attuazione;
e) costo totale previsto per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese di personale, di strumentazione e di materiali ed attrezzature;
f) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione del progetto;
g) collegamento con altri programmi nazionali europei o internazionali di ncerca;
h) ulteriori risorse pubbliche utilizzabili (con particolare riguardo a quelle comunitarie);
i) prospettive di ricaduta tecnico scientifica ed eventuali prospettive socio-economiche in relazione ai risultati del progetto;
j) scheda sintetica in ordine agli elementi significativi della proposta.
Nei progetti potranno essere indicati inoltre il collegamento con altri programmi di ricerca nazionali e/o dell'Unione europea e/o internazionali e le ulteriori risorse finanziarie disponibili.
4. Il finanziamento non potra' eccedere il 70% dei costi ammissibili e, comunque, dovra' rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
5. Sono ammissibili al finanziamento i progetti:
a) che risultino coerenti con i criteri di cui al precedente comma 2;
b) che siano corredati dei dati e delle informazioni inerenti gli elementi di cui al precedente comma 3;
c) il cui importo non sia inferiore a 2 miliardi di lire, al fine di valorizzare e di concentrare i fondi su interventi e/o obiettivi significativi anche attraverso la realizzazione di forme associative e che siano di durata massima di tre anni.
6. Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca cura l'istruttoria delle proposte per l'approvazione dei progetti avvalendosi di esperti nei settori scientifici di riferimento, scelti nell'ambito dell'albo ministeriale di cui al decreto ministeriale 29 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1994.
L'onere relativo sara' a carico delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.
In particolare, l'istruttoria e' volta ad accertare:
a) l'ammissibilita' del progetto secondo quanto stabilito dal precedente comma 5;
b) la corrispondenza dei contenuti del progetto e del relativo studio di fattibilita' in ordine al settore di ricerca per il quale e' stato previsto il finanziamento ed ai relativi obiettivi strategici;
c) la qualita' scientifico-tecnologica del progetto;
d) grado di coinvolgimento delle strutture e/o dei soggetti di ricerca partecipanti pubblici e privati;
e) la fattibilita' del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;
f) la partecipazione finanziaria ai costi complessivi di realizzazione del progetto.
Saranno prioritariamente considerati i progetti che a parita' di altri elementi presentino una significativa integrazione fra la componente pubblica e quella privata.
Sulla base dei risultati dell'istruttoria il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, approva i progetti selezionati e stabilisce l'entita' del contributo nonche' le modalita' e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.
7. L'erogazione dei finanziamenti sara' correlata alle verifiche tecnico-scientifiche ed amministrativocontabili inerenti la concreta attuazione del progetto per stati di avanzamento ed in relazione agli obiettivi intermedi e finali predefiniti.
Al termine del progetto si provvedera' alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socioeconomico.
Le verifiche sono effettuate con onere a carico delle disponibilita' finanziarie assegnate a ciascun progetto di ricerca.
8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2000
Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 164
 
Allegato I
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato II
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato III
----> Vedere Allegato <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone