Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
CIRCOLARE 17 gennaio 2001, n. 5
Gasolio usato come combustibile per riscaldamento. Applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Alle direzioni compartimentali dell'Agenzia delle dogane
Agli uffici tecnici di finanza
Alle circoscrizioni doganali
Ai laboratori chimici
compartimentali delle dogane
e per conoscenza:
Al Comando generale G.d.F. III -
Reparto operazioni - ufficio
fiscalita'
Al serv. cons. ispettivo-tributario
- SECIT - Gruppo II Roma
Al Servizio ispettivo centrale SIC
All'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Federgrossisti
All'Associazione societa' italiane
per azioni
Alla Federchimica-Assochimica
All'Assicc
All'Unionchimica
Alla Confetra
All'ENI
All'Unione Petrolifera
All'Assocostieri
All'Assopetroli
Alla Federpetroli
Alla Federazione nazionale
spedizionieri doganali

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354, entrata in vigore il 1o dicembre 2000, ha previsto che, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data, e cioe' dal 30 gennaio 2001, il gasolio beneficiante della particolare aliquota prevista per l'impiego come combustibile per riscaldamento, qualsiasi sia il suo tenore di zolfo, venga addizionato, per ogni 100 chilogrammi, oltre che con 4 grammi di colorante (solvent red 161), anche con 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS) e che tale additivazione sia equiparata, agli effetti fiscali, ad una denaturazione, da effettuarsi secondo modalita stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
E' stata, inoltre, confermata la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre che presso i depositi fiscali, anche presso i depositi commerciali collegati agli stessi a mezzo oleodotto.
In conseguenza delle suddette innovazioni normative, occorre, innanzi tutto, rilevare che e' variato il regime fiscale del prodotto in questione, che e' ora soggetto a quello previsto per gli oli minerali denaturati.
In particolare, per la detenzione presso i depositi commerciali occorrera' prestare la cauzione di cui all'art. 25, comma 6, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura prevista dall'art. 5, comma 3, lettera a) del citato testo unico, con possibilita' di ottenere l'esonero, qualora sussistano i prescritti requisiti.
L'accisa cui commisurare la cauzione, per i depositi commerciali, e' quella risultante dalla differenza fra l'accisa prevista per l'uso di carburazione e quella prevista per l'uso di combustione, ossia, attualmente, L. 41.666 per 1000 litri.
In relazione al suddetto obbligo, gli UTF provvederanno a notificare ai soggetti interessati, entro il corrente mese, l'ammontare della cauzione, che dovra' essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 64 del testo unico delle accise, con validita' fino a quando permarra' la differenza di aliquota.
Per quanto concerne le modalita' di accertamento del prodotto presso i depositi fiscali e per l'effettuazione della denaturazione, sono state qui prospettate le difficolta' operative che potrebbero sorgere presso molti impianti se la destinazione del gasolio (per carburazione o per riscaldamento) dovesse essere dichiarata fin dal momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.
Tali difficolta' deriverebbero dalla carenza di serbatoi di stoccaggio, anche in relazione alla stagionalita' dell'impiego del gasolio per riscaldamento, dalla possibilita' di destinare ad uso di riscaldamento anche prodotto avente le migliori caratteristiche previste per l'uso come carburante, dalla eventualita' di effettuare miscelazioni di partite, anche di provenienza esterna, per la rimessa a norma del prodotto, dall'utilizzazione, nei motori delle navi, di prodotto non avente le caratteristiche previste per l'uso come carburante, dalla possibilita' di esportare, in determinati Paesi terzi, gasolio per autotrazione non avente le caratteristiche richieste per l'immissione in consumo nel mercato interno.
E' stato, pertanto, chiesto da taluni operatori ed associazioni di categoria del settore che venga consentita la presa in carico del prodotto, al momento dell'accertamento relativo alla fabbricazione ovvero al momento dell'importazione o della ricezione da Paesi comunitari, secondo l'aliquota per l'uso di carburazione, anche se il prodotto non risponde alle specifiche tecniche previste per tale impiego.
Qualora il prodotto, dopo l'accertamento, venga destinato all'uso di combustione, e' stato chiesto che l'operazione di denaturazione e la successiva presa in carico del prodotto secondo la nuova destinazione siano effettuate direttamente dagli operatori, previa comunicazione agli uffici di questa Agenzia incaricati della vigilanza sui suddetti impianti.
Al riguardo, ritenendo meritevoli di considerazione le argomentazioni prospettate, si consente che, per l'accertamento del prodotto al momento della fabbricazione o dell'importazione, possano adottarsi, in alternativa, le due seguenti procedure:
A) la presa in carico secondo ciascuna delle due diverse destinazioni viene effettuata al momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.
Tale fattispecie, a sua volta, per quanto concerne il prodotto destinato all'impiego come combustibile, si articola in due sottocasi:
A1) il gasolio viene presentato all'accertamento gia' denaturato. In tale evenienza sara' compito degli accertatori effettuare, mediante campionamenti, il controllo del regolare esito dell'operazione di denaturazione, non soggetta a preventiva denuncia;
A2) il gasolio viene presentato all'accertamento non denaturato.
In tale evenienza la successiva denaturazione verra' effettuata, presso il deposito fiscale od il deposito commerciale collegato a mezzo tubazione con deposito fiscale, con le consuete modalita', con la sola differenza che, in analogia a quanto previsto con la nota n. 7633/I del 20 novembre 1998, si rendera' necessario l'intervento di un solo rappresentante dall'amministrazione.
Dal momento che il tracciante RS e' solido, occorrera' che sia preventivamente disciolto in nafta aromatica solvente, avente punto d'infiammabilita' superiore a 55oC; tale soluzione, alla quale puo' essere aggiunto anche il colorante, va tenuta in magazzino ed a temperatura superiore a 0oC, per evitare depositi, a meno che non sia preventivamente sciolta in un predeterminato quantitativo di gasolio.
Pertanto la denaturazione potra' essere effettuata utilizzando appositi pacchetti contenenti le suddette sostanze nelle seguenti proporzioni:
tracciante RS 3 grammi;
colorante 4 grammi;
nafta 26 grammi;
sciolte o meno in gasolio.
Se il quantitativo di gasolio utilizzato nella soluzione sara' pari a 1,928 chilogrammi per ogni 33 grammi della suddetta miscela di tracciante, colorante e solvente, cio' consentira' un rapporto di miscelazione a peso di 1/50 con il gasolio da denaturare.
Per impieghi in zone particolarmente fredde potranno essere aumentati i quantitativi di nafta da impiegare per sciogliere il tracciante; per diminuire, viceversa, i suddetti quantitativi, dovra' essere chiesto l'assenso della direzione centrale dell'analisi merceologica ed il laboratorio chimico. Potranno, altresi', essere utilizzati pacchetti specifici per rapporti di miscelazione a peso diversi da 1/50.
Per quanto concerne le modalita' di denaturazione, occorre tener presente il carattere di temporaneita' di tale operazione, in quanto, al momento, limitata al prossimo 30 giugno, data fino alla quale la vigente normativa prevede un'aliquota specifica per il gasolio per uso di combustione.
La suddetta operazione potra', pertanto, essere effettuata in serbatoio o in linea o, nei casi in cui, per l'aggiunta del colorante, non fossero gia' in atto le suddette modalita', anche mediante immissione, non automatizzata del denaturante occorrente per ciascun carico nella tubazione di adduzione del prodotto al mezzo di trasporto, in maniera tale da assicurare l'omogenizzazione del prodotto denaturato, ovvero mediante immissione diretta del denaturante nel mezzo di trasporto, con sistemi consentiti dalle norme di sicurezza.
Per quanto concerne i requisiti tecnici degli impianti di denaturazione in linea e le modalita' di effettuazione di tale tipo di denaturazione, che puo' riguardare sia trasferimenti via oleodotto sia caricazione di mezzi di trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9. prot. n. 122/UTCIF del 16 gennaio 1973, in quanto applicabili; potranno essere anche adottate soluzioni tecniche alternative, che prevedano, comunque, la misurazione, anche con strumenti diversi dai contatori volumetrici, del prodotto da denaturare e la relativa registrazione dei dati rilevati, il dosaggio automatico della miscela denaturante nonche' sistemi di allarme e di blocco in caso di mancata immissione della suddetta miscela o di altre anomalie che impediscano una corretta denaturazione.
Qualunque sia il sistema di denaturazione utilizzato, nella fase di prima applicazione della nuova normativa e fino a diverso avviso, e' ammessa, al riscontro analitico, una tolleranza, sulle previste percentuali di denaturazione, del 10% in piu' o in meno.
Sia nel caso di cui alla lettera A1) sia nel caso di cui alla lettera A2), gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF ed a verifica da parte di tale ufficio.
Gli impianti gia' impiegati per l'effettuazione delle colorazioni e che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni sono denunciati entro trenta giorni dalla data della presente e continuano nel loro esercizio anche per tale ultima funzione, fatta salva l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni dell'UTF, da attuarsi nei tempi riconosciuti tecnicamente occorrenti.
B) Il gasolio e' presentato all'accertamento come prodotto per uso di carburazione e, successivamente, una quota-parte viene destinata all'uso di combustione.
In tale evenienza, per la presa in carico del prodotto accertato, si prescindera' dal controllo della sussistenza delle caratteristiche tecniche previste per l'uso di carburazione, controllo che, al momento dell'effettiva immissione in consumo per tale utilizzazione, potra' essere effettuato a scandaglio.
Il cambio di destinazione sara' oggetto di preventiva dichiarazione da presentare all'ufficio incaricato della vigilanza; tale dichiarazione fungera' da documento per lo scarico dalle contabilita' afferenti il prodotto per carburazione e per la presa in carico nelle contabilita' del prodotto destinato alla combustione della quota parte dirottata a tale uso se la denaturazione (da effettuare con le modalita' di cui alla lettera A2) non sara' contestuale al cambio di destinazione; altrimenti tale documento sara' costituito dal verbale di denaturazione.
L'adozione della procedura sopraindicata non prevede, comunque, la subordinazione ad alcun intervento dell'UTF per il trasferimento del gasolio dal serbatoio di stoccaggio del prodotto per carburazione a quello di stoccaggio del prodotto per combustione, quando il primo dei suddetti serbatoi e' stato posto nella libera disponibilita' dell'esercente.
Anche in caso di ricezione di partite di gasolio non denaturato, di provenienza nazionale o comunitaria, presso un deposito fiscale diverso da una fabbrica, l'esercente puo' scegliere se prenderle in carico secondo destinazioni predeterminate oppure secondo l'aliquota piu' elevata, salvo, poi, in quest'ultimo caso, inviarle, in tutto o in parte, all'impiego come combustibile.
In entrambi i casi si seguira' la procedura prevista per le fabbriche, con la sola differenza che la presa in carico sara' effettuata non gia' sulla base del verbale di accertamento ma sulla base del documento fiscale (DAA') che ha scortato la partita.
Qualora una partita, indicata sul DAA come gasolio per uso carburazione, venisse assunta in carico, al momento della ricezione e senza preventiva denaturazione, come gasolio combustibile, dovra' esserne fatta debita annotazione sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA.
Infine, in caso di ricezione, presso operatori professionali o rappresentanti fiscali, di prodotto proveniente da Paesi comunitari o Paesi terzi, denaturato secondo la formula italiana, ne sara' dato preventivo avviso all'UTF competente, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, ai fini di eventuali controlli sulla regolarita' della denaturazione.
Difficolta' ed inconvenienti che dovessero derivare dalla pratica applicazione delle presenti disposizioni saranno tempestivamente rappresentate alla scrivente.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 gennaio 2001
Il direttore centrale
dell'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi
De Santis
 
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