Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2001
Autorizzazione alla societa' SGS S.r.l., in Milano, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11, 12 del regolamento CEE n. 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche comunitarie e internazionali

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;
Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera b) e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualita' della mancanza di una scelta nonche' alla possibilita' di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;
Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999;
Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dalla societa' SGS ICS S.r.l., con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A;
Considerato che la medesima e' gia' stata autorizzata dal Ministero con decreto ministeriale 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000, ai controlli sui prodotti DOP e IGP dopo aver ottenuto il parere di conformita' alle norme EN 45011 dal Gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta alla suddetta societa', la rispondenza dell'organismo di controllo SGS su riferita ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/1999;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'organismo di controllo SGS ICS S.r.l. per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;
Decreta:
Art. 1.
L'Organismo privato di controllo SGS ICS S.r.l., in seguito denominato SGS S.r.l., con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, identificato ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998 e' autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.
Per effetto di tale autorizzazione l'Organismo di controllo SGS s.r.l. e' iscritto nell'elenco degli Organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.
 
Art. 2.
La autorizzazione comporta l'obbligo per l'SGS S.r.l. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (Reg. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 e il presente decreto) e puo' essere sospesa o revocata, qualora l'Organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.
L'Organismo autorizzato SGS S.r.l., non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalita' di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'Organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.
Infine l'Organismo e' tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.
 
Art. 4.
Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruita' e approvate dall'autorita' nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.
I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.
 
Art. 5.
L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed e' rinnovabile per la stessa durata.
 
Art. 6.
L'Organismo autorizzato SGS S.r.l. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.
Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attivita' di controllo, compresi nominativi, quantita' controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorita' nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.
Le modalita' di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 7.
Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2001
Il direttore generale: Petroli
 
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