Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000
Iscrizione della denominazione "Limone di Sorrento" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroalimentari nazionali

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, la denominazione "Limone di Sorrento" e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel Registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta "Limone di Sorrento", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga-omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e schema riepilogativo della Indicazione geografica protetta "Limone di Sorrento", registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2446/00 del 6 novembre 2000.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Limone di Sorrento" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 4 dicembre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA "LIMONE DI SORRENTO"

Art. 1.
La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) "Ovale di Sorrento - sinonimo: "Limone di Massa Lubrense o "Massese ".
Art. 3.
La zona di produzione del "Limone di Sorrento" di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Angelo, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.
La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Angelo, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, e' ubicata l'isola di Capri.
Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:
n. 184 Punta Orlando - II S.E.;
N. 196 Sorrento - I N.E.;
n. 197 Positano - IV N.O.;
n. 196 Isola di Capri - I S.O.
Perimetrazione dell'area interessata
Penisola sorrentina.
Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del "Limone di Sorrento" inizia ad est dello "Scoglio Tre Fratelli" (comune di Vico Equense), risale lungo il "Fosso Sperlonga" fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.
Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchi Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il "Rivolo Vergini". Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incrociare la "strada R. Bosco", km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva "Tuoro", km 5,78 e scende diritto verso "Rivo dell'Arco"; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara.
Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la "statale R. Bosco" in localita' Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota +277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera "Scaricatoio"; prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorco e all'imbocco seuge la linea di livello a quota +321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota +250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitanti di via Pontecorco, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota +300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota +400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota +250 s.l.m. Mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le localita' di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.
Dal rivo il limite superiore degrada fino a mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.
All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando a quota +200 a +325. Da Petrale si segue quota +325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli - Mar Tirreno.
Isola di Capri.
Comprende l'intero territorio di Capri ed Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.
Art. 4.
Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.
Il sesti e le distanze di piantaggione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. E' facolta' degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualita' del prodotto descritte nel successivo art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utlizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti.
La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va del 1 febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.
La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
Nei limoneti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' nella misura massima del 15%.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.
Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.
Art. 5.
Gli impianti indonei alla produzione dell'I.G.P. "Limone di Sorrento", sono iscritti nell'apposito albo, attivato, tenuto aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene l'albo, la denuncia finale di produzione dell'anno.
Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1 febbraio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo puo' rilasciare, su conformi denunce di produzioni, parziali ricevute di produzione.
Art. 6.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando e' destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
forma di frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr; i limoni con peso inferiore ad 85 gr ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
attacco al peduncolo: forte;
umbone (apice): presente;
solco apicale: assente;
residuo stilare: assente;
colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;
buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevata acidita' (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7.
L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalita'.
Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
"Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.);
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
la quantita' del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio e' di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta "Limoni di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare e' di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta "Limoni di Sorrento" e' di colore nero.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;
4) venga dimostrato l'utilizzo della G.I.P. "Limone di Sorrento" mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" per i prodotti elaborati e o trasformati potra' essere delegato dell'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.
Art. 8.
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. "Limone di Sorrento", un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma di legge.
----> vedere Logo a pag. 46 della G.U. <----
 
Allegato
REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/1992 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP () IGP (x)
N. nazionale del fascicolo: 5/99

1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 1-00187 Roma;
telefono: 06-4819968;
fax: 06-42013126. 2. Associazione richiedente:
2.1. Nome: Solagri societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
2.1. Indirizzo: via A. Balsamo, 12 - 1-80065 Sant'Angelo (Napoli). Sede operativa: via S. Martino, 10 - 1-80065 Sant'Angelo (Napoli).
2.3. Composizione: centocinquanta soci produttori (Statuto n. 19318/A, registro 17 ottobre 1994). 3. Tipo di prodotto:
(Citrus Limon L. Burman) "Ovale di Sorrento" - sinonimo "Limone di Massa Lubrense o massese" - classe 1.6. 4. Descrizione del disciplinare:
(descrizione delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo n. 2).
4.1. Nome: Limone di Sorrento.
4.2. Descrizione: il Limone di Sorrento deve avere le seguenti carateristiche:
forma del frutto: ellittica, simmetrica: lobo pedicellare lievemente prominente con aria basale media;
dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 grammi; i limoni con pesi inferiori ad 85 grammi ma in possesso delle altre caratteristiche di cui alla presente descrizione, possono essere destinati alla trasformazione;
peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
attacco al peduncolo forte;
umbone (apice): presente;
solco apicale;
residuo stilare: assente;
colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;
buccia (fiavedo e albedo): di spessore medio;
flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
succo: giallo paglierino abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevada acidita' (non inferiore a 3,5 grammi/100 ml).
4.3. Zona geografica: penisola sorrentina (comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense) e isola di Capri (comuni di Capri ed Anacapri).
4.4. Prova dell'origine: la coltivazione del limone nell'antichita' e' testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori dell'eta' antica:
Teofrasto, di Efeso di Lesbo (372 a.C. - 287 a.C.) nelle sue opere: "Storia delle piante" e "Origine delle piante";
Publio Virgilio Marone (70 a.C. - 19 a.C.) nel secondo libro delle Georgiche;
Plinio Seniore (nato il 23 e morto il 79 durante l'eruzione del Vesuvio) in Naturalis Historia.
La presenza del limone nella provincia di Napoli sin dall'antichita' e' testimoniata dalla rappresentazione di tale agrume in numerosi dipinti e mosaici rinvenuti negli scavi di Pompei ed Ercolano distrutti dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La coltivazione del limone nell'agro napoletano nel periodo che va dal primo secolo a.C. al primo secolo d.C. e' dimostrabile per molti aspetti:
la rappresentazione molto frequente di limoni nei mosaici e nei dipinti rinvenuti negli scavi che ne dimostra l'uso comune:
nelle opere rinvenute si puo' rilevare il poliformismo del limone che ha la caratteristica di fiorire piu' volte durante l'anno producendo frutti leggermente dissimili nella forma;
la sensazione di freschezza dei frutti rappresentati nei dipinti e nei mosaici ottenibile solo usando come modelli frutti appena raccolti e quindi coltivati sul posto.
La coltivazione del limone nella penisola sorrentina in tale periodo e' facilmente ipotizzabile stante la breve distanza di Sorrento da Pompei (circa 30 km) e la presenza certa sul territorio di cospicui insediamenti romani coevi a quelli di Pompei ed Ercolano.
Il proseguimento nel tempo della coltivazione del limone nell'agro napoletano e a Sorrento in particolare e' testimoniato da vari scritti: il Bertagnolli riferisce la presenza di agrumeti nel napoletano durante la dominazione Normanna (X secolo); Torquato Tasso (nato a Sorrento nel 1544) descrive nella Gerusalemme Liberata a proposito del meraviglioso giardino di Armida la caratteristica della fioritura ricorrente; Giovanni Pontano (1429-1503) e Giambattista Della Porta (1535-1615) descrivono l'abilita' dei sorrentini nella coltivazione del limone. Nei periodi successivi numerosissime testimonianze (P. Bonaventura da Sorrento, Can. Iovino, Archivio dei Padri Gesuiti di Roma, documenti catastali e notarili e infine numerosissimi documenti che attestano le spedizioni di limoni in tutto il mondo a partire dall'800) dimostrano la prosecuzione della coltura fino ad oggi.
Metodo di ottenimento: il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona. I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui alla presente descrizione sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un sistema idoneo di copertura. E' facolta' degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualita' del prodotto descritte al punto 4.2.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a 3 m) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti.
La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre, poiche' la pianta ha quattro fioriture, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al punto 4.2 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
Nei limoneti di cui sopra e' ammessa la presenza di varieta' diverse dall'ovale di Sorrento nella misura massima del 15%.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari come per legge.
Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi alla presente;
2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata dalla I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 4.3 della presente;
4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Limone di Sorrento" mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.
4.6. Legame: nonostante la presenza certa nella penisola sorrentina fin dall'antichita', la coltura degli agrumi e del limone in particolare ha profondamente influenzato il paesaggio della zona a partire dalla seconda meta' del settecento quando ando' in crisi la coltura del gelso, allora prevalente, a causa della concorrenza della importazione dei bozzoli dalla Cina e dal Giappone. La riconversione colturale di quel periodo (incoraggiata da sgravi fiscali) modifico' profondamente il territorio. Nacquero i caratteristici terrazzamenti, si costruirono contrafforti e nuovi raccordi viari, si potenziarono gli acquedotti. L'esigenza di proteggere le piante dalle intemperie invernali porto' alla diffusione su tutto il territorio della"pagliarella" (stuoia di paglia tenuta insieme da liste di legno di castagno) e all'esistenza della costruzione di alti pergolati con pali di castagno. Per questo motivo sulle colline circostanti la pianura sorrentina il bosco ceduo castagnale sostitui' gli ontani fin ad allora coltura collinare dominante. Il paesaggio agrario assume cosi' l'aspetto fortemente antropizzato, lo stesso che e' giunto fino a noi e che ancora oggi e' possibile osservare.
4.7. Struttura di controllo:
nome: IS.ME. CERT. (Istituto Mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei sistemi agroalimentari) presso Assessorato agricoltura regione Campania;
indirizzo: Centro direzionale di Napoli, Isola A6.
4.8. Etichettatura: l'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte alle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
"Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.);
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
la quantita' del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' delle norme vigenti;
dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale ed uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio e' di colore verde pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde pantone 263 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta "Limone di Sorrento" sono di colore giallo pantone process yellow, il mare di colore azzurro pantone 284CV, la scritta "Limone di Sorrento" e' di colore nero.
I prodotti elaborati derivanti dalla trasformazione del "Limone di Sorrento" possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Sorrento" nel rispetto delle condizioni di cui al punto 4.5.
4.9. Disposizioni finali: N.CE: IT/00098/99.06.03.
Data di ricevimento del fascicolo integrante: 1 dicembre 1999.
 
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