Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 22 dicembre 2000 |
Modificazioni al decreto 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerata la necessita' di procedere all'indicazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonche' le modalita' di rilascio delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata convenzione STCW/78, come emendata nel 1995; Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria attivita' di certificazione; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T con il quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna; Visto il decreto 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000; Considerato che occorre adeguare l'allegato 2 del decreto 5 ottobre 2000 alle esigenze dei marittimi italiani, al fine di poter effettuare la riconversione dei certificati STCW/78 entro la data del 1 febbraio 2002 in certificazioni STCW/95; Considerato che per errori materiali occorre modificare parzialmente il contenuto degli articoli 10, 13, 14, 15 e 16 del summenzionato decreto; Decreta: Art. 1. Comune di guardia di coperta 1. L'art. 10, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto 5 ottobre 2000, e' modificato come segue: "Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo Ministero;". |
| Art. 2. Capitano di macchina di seconda classe 1. L' art. 13, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, e' modificato come segue: "avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.". |
| Art. 3. Direttore di macchina 1. L'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, e' modificato come segue: "avere effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno dodici in qualita' di primo ufficiale di macchina.". |
| Art. 4. Direttore di macchina di seconda classe 1. L'art. 15, comma 2, lettera c), del decreto 5 ottobre 2000, e' abrogato. |
| Art. 5. Comune di guardia di macchina 1. L'art. 16, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto 5 ottobre 2000, e' modificato come segue: "Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo Ministero;". |
| Art. 6. Allegato 2 1. L'allegato 2 al decreto 5 ottobre 2000 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 p. Il Ministro: Occhipinti |
| Allegato ----> vedere allegato da pag. 36 a pag. 40 della G.U. <---- |
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