Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 23 gennaio 2001
Determinazione per l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;
Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita' concertante;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2001 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nelle misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
Art. 3.
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
 
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. l va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
----> vedere tabelle da pag. 30 a pag. 34 della G.U. <----
 
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