Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMUNICATO
Regolamento concernente la determinazione delle modalita', dei criteri e dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attivita' contrattuali dell'Automobile club d'Italia.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 19 aprile 2000, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Automobile club d'Italia ha approvato il seguente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento deliberato dal consiglio generale dell'Automobile club d'Italia, in data 15 aprile 1996, ed approvato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1997.
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241
attivita' contrattuale

Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi collegati alle attivita' contrattuali dell'Automobile club d'Italia in conformita' ai principi di imparzialita', trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Le procedure per la scelta del contraente sono individuate in modo da garantire la concorrenza e la parita' di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.
Art. 2.
Deliberazioni in materia contrattuale
2. All'acquisto di beni, prestazioni di servizi, forniture e per ogni altra attivita' negoziale si provvede con lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica da espletarsi secondo le modalita' ed i termini previsti dalle disposizioni in vigore previo rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Art. 3.
Pubblicita' delle gare
1. La pubblicita' dei bandi e dei risultati delle gare, secondo le previsioni di legge, viene garantita con la pubblicazione nel bollettino speciale dell'ACI e, ove previsto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea e sugli organi di stampa. Dei bandi e dei risultati di gara viene inoltre data notizia a mezzo Internet sul sito ufficiale dell'ACI indirizzo http://www.aci.it
Art. 4.
Commissioni
1. Con provvedimento del comitato esecutivo sono istituite le seguenti commissioni:
commissione scelta ditte;
commissione di aggiudicazione;
commissione di congruita'.
2. Ciascuna commissione e' composta da un presidente, due membri titolari, tre supplenti ed un segretario. Possono far parte delle commissioni anche membri esterni all'ACI. Le funzioni di segretario della commissione in caso di assenza o di impedimento del titolare, sono svolte da un funzionario dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.
3. I componenti delle commissioni restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
4. 1 componenti della commissione scelta ditte non possono far parte della commissione di aggiudicazione.
5. La commissione scelta ditte e' incaricata di procedere alla individuazione delle ditte o persone da invitare alle gare da espletare mediante licitazione.
6. Le commissione scelta ditte, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di appositi elenchi predisposti dall'ufficio patrimonio e approvvigionamenti che, esaminate in via preventiva le domande di partecipazione alle gare pervenute a seguito della pubblicazione degli appositi bandi di gara, verifica che siano state ricevute nei termini previsti e che siano corredate dalla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni normative e dai bandi di gara. In caso di tardiva presentazione della domanda di partecipazione o di mancanza della documentazione richiesta l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti formula una proposta motivata alla competente commissione scelta ditte per l'adozione dei provvedimenti di esclusione delle ditte.
7. La commissione di aggiudicazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. A dette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti.
8. La formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deliberata dalla commissione viene curata dal dirigente dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.
9. La commissione di congruita' di cui all'art. 61, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, esprime un parere di congruita' economica sul canone, sul prezzo di acquisto, sul valore della permuta, nonche' sul prezzo di vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato e agli Enti territoriali sulla base dei necessari elementi tecnici, funzionali ed economici trasmessi dalla Direzione centrale servizi amministrativi.
10. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso o del concorso di progettazione, l'organo che delibera autorizza l'esperimento delle citate procedure e, ove lo ritenga necessario, provvede alla nomina di una commissione composta da un presidente, due membri ed un segretario. Il presidente e' nominato tra i dipendenti dell'ACI; membri della commissione possono essere nominati soggetti non appartenenti all'ACI che, per la loro preparazione scientifica o per l'attivita' professionale svolta, siano in grado di valutare con competenza particolare le offerte presentate.
Art. 5.
Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge ed anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
2. Il dirigente della Direzione centrale servizi amministrativi sottoscrive i contratti di pertinenza delle strutture centrali. Lo stesso dirigente puo' rilasciare apposita delega al dirigente l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti per la sottoscrizione di contratti determinati per importo ed oggetto. I dirigenti gli uffici provinciali sottoscrivono i contratti curati localmente ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'ACI.
3. L'ufficio patrimonio e approvvigionamenti cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati centralmente. Gli uffici provinciali curano la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati localmente.
Art. 6. Lavori, provviste e servizi in economia Interventi per la sicurezza e
la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro
1. Possono essere eseguiti in economia, nei limiti fissati per ciascun oggetto, rispettivamente per gli uffici periferici e per la sede centrale, i lavori, provviste o servizi in economia deliberati, con apposito provvedimento, dai competenti organi dell'ACI.
2. I dirigenti gli uffici periferici sono delegati, con apposito provvedimento del segretario generale dell'ACI, a provvedere per i lavori e le provviste che si rendono necessari ai sensi della vigente normativa che disciplina la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
Art. 7. Contratti immobiliari: locazioni passive ed attive. Acquisti, vendita
e permuta di immobili
1. La Direzione centrale servizi amministrativi cura il procedimento di stipula dei contratti immobiliari.
2. Per l'acquisto, la vendita, la permuta e le locazioni attive e passive di immobili la Direzione centrale servizi amministrativi, anche sulla base delle richieste inoltrate dalle direzioni e dagli uffici interessati, formula una proposta motivata per l'adozione del provvedimento finale da parte dei competenti organi di amministrazione.
3. A tal riguardo la predetta Direzione centrale servizi amministrativi - ufficio patrimonio e approvvigionamenti - puo' avvalersi per tutti gli aspetti commerciali e per quelli relativi all'idoneita' tecnico funzionale, nonche' per lo svolgimento dei necessari adempimenti, della societa' PROGEI S.p.a. sulla base della convenzione vigente che regolamenta i rapporti con l'ACI e puo' richiedere, per gli aspetti funzionali, il parere delle strutture interessate.
4. Per le ricerche di mercato la Direzione centrale servizi amministrativi - ufficio patrimonio e approvvigionamenti - puo' inoltre avvalersi dei dirigenti gli uffici provinciali e dei responsabili delle delegazioni di assistenza automobilistica alla frontiera.
Art. 9. Responsabili dei procedimenti amministrativi collegati all'attivita'
contrattuale
1. In assenza di specifica attribuzione l'incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi collegati all'attivita' contrattuale e' ricoperto dal Direttore centrale della direzione centrale servizi amministrativi.
2. Per ogni procedimento amministrativo collegato all'attivita' contrattuale curata presso gli uffici provinciali dell'Ente e' responsabile il dirigente dell'ufficio provinciale. Per i procedimenti amministrativi aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi in materia di sistemi informativi automatizzati, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 39/1993, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452/1997, il responsabile e' il dirigente centrale della direzione dei sistemi informativi e servizi.
Art. 10.
Tempi dei procedimenti
1. I tempi di svolgimento dei diversi procedimenti amministrativi con i relativi riferimenti normativi sono indicati nell'appendice allegata al presente regolamento.
 
Appendice

Procedimento: procedure aperte (asta pubblica)
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni centottanta (sopra la soglia comunitaria);
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni centocinquanta (licitazione privata sotto la soglia comunitaria); giorni centottanta (appalto concorso sotto la soglia comunitaria); giorni duecentoquaranta (sopra la soglia comunitaria);
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: procedure ristrette accelerate
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni centottanta;
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: concorso di progettazione
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata : giorni duecentottanta;
decorrenza : dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento : procedure negoziate (trattativa privata)
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni duecentoquaranta (sopra la soglia comunitaria);
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: procedure negoziate accelerate
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni centottanta;
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: contratti immobiliari
ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;
durata: giorni duecentodieci;
decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.
 
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