Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 novembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, unita' di Genova e Legnano. (Decreto n. 29156).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visti i decreti ministeriali n. 26620 dell'8 luglio 1999 e n. 27101 del 4 ottobre 1999 con i quali sono stati concessi, rispettivamente, il primo semestre per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998 e la proroga dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999 del trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto quanto erroneamente indicato nei citati provvedimenti relativamente al numero massimo dei lavoratori sospesi, per cui, in luogo di n. 2995 beneficiari per l'unita' di Genova e n. 2310 per l'unita' di Legnano (Milano) e' stato riportato il numero di duecentodieci unita' per l'unita' di Genova, e duecentottantacinque per l'unita' di Legnano (Milano);
Vista la nota aziendale del 25 ottobre 2000 nella quale si richiede la rettifica ai predetti provvedimenti;
Vista la relazione di questo ufficio trasmessa in data 28 febbraio 2000 al Comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella quale peraltro, si e' informato il citato organo collegiale della necessita' di procedere alla rettifica dei citati provvedimenti, alla luce della predetta nota aziendale del 25 ottobre 2000;
Visto il verbale del Comitato tecnico nella seduta del 16 giugno 2000, nel quale lo stesso al fine di consentire la rettifica dei suddetti provvedimenti di concessione prende atto di quanto richiesto dall'azienda;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di dover procedere all'annullamento e sostituzione dei citati provvedimenti onde riportare l'esatta quantificazione dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia con sede in Genova, unita' di Genova, per un massimo di 2995 unita' lavorative; Legnano (Milano), per un massimo di 2310 unita' lavorative per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 29 gennaio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26620.
 
Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. l e' prorogato per il periodo dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999 - unita' di Genova, per un massimo di 2995 unita' lavorative; Legnano (Milano), per un massimo di 2310 unita' lavorative.
Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 29 luglio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 27101.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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