Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 433
Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e' sostituito dal seguente: "4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30
novembre 1998, n. 419, e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue, nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- L'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n.
419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
"2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento
all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari."
- L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a
norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e'
il seguente:
"2. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali
avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale,
delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto
e' stabilita la durata della fase sperimentale, tenuto
conto dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della
legge 30 novembre 1998, n. 419.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
concerne "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 8 (Trasferimento delle funzioni e fase
sperimentale). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, sono
trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni
sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con
riferimento ai soli settori della prevenzione e della
assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.
Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le
attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali
nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali
avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale,
delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto
e' stabilita la durata della fase sperimentale.
3. Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al
rapporto di lavoro del personale non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6. Tale personale posto alle
dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I
beni strumentali restano nella titolarita' della
amministrazione penitenziaria; la gestione degli stessi e'
affidata al Servizio sanitario nazionale.
4. Al termine della fase sperimentale che si
concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla fase della
sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino
definitivo del settore con i decreti di cui all'art. 7
della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi
ritenuti idonei e necessari.".
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
30 novembre 1998, n. 419, si veda in note alle premesse.
- L'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1, e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".



 
Art. 2.
Sperimentazioni
1. La sperimentazione e' estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanita' e al Ministero della giustizia.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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