Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 gennaio 2001
Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi "alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario";
Visto altresi' l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero "in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonche', fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero";
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526";
Visto il decreto n. 50183 del 12 gennaio 2001 con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha stabilito che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' individuato quale struttura del Ministero cui e' demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260;
Ritenuta l'opportunita' di delegare ai direttori degli uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di fissare, per taluni procedimenti, limiti di valore secondo criteri, definiti nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della individuazione della competenza a emettere le predette ordinanze;
Decreta:
Art. 1.
1. I direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.
2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2001
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone