Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 10 gennaio 2001
Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. (Determinazione n. 2/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la relazione del servizio a cura dell'ufficio affari giuridici appresso riportata
Considerato in fatto.
Sono pervenuti a questa Autorita' numerosi quesiti riguardanti la corretta interpretazione della Determinazione n. 37/2000 sugli oneri di sicurezza.
In particolare, si rappresentano le seguenti questioni maggiormente ricorrenti:
1. le modalita' con cui e' possibile effettuare la stima delle spese complessive di sicurezza di cui alla citata determinazione;
2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere incluse le voci dell'utile d'impresa e dell'IVA.
Considerato in diritto relativamente ai punti:
1. La determinazione n. 37/2000 dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, e' finalizzata principalmente al calcolo dell'incidenza del costo della mano d'opera per ognuna delle categorie generali e specializzate di cui si compone l'intervento. Tale calcolo risulta di estrema utilita' per valutare la congruita' delle offerte. Infatti, mentre sono facilmente determinabili i prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti, il costo della mano d'opera e' legato alla produttivita' che, tuttavia, non puo' essere oggetto di forti variazioni da offerta a offerta.
Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera e' necessario anche determinare gli oneri legati alla sicurezza.
La menzionata determinazione illustra un modo per il calcolo del costo della mano d'opera.
E' previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari ufficiali dell'ammontare dell'utile, delle spese generali e degli oneri della sicurezza. Questi sono determinati sulla base di una percentuale calcolata come rapporto tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5, comma 1, lettera i)] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, art. 5, comma 1, lettera a)]. La loro somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la parte degli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi che quella afferente agli oneri c.d. speciali (la presenza in cantiere dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.) deve essere determinata dal progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La somma degli oneri di sicurezza "speciali" e di quelli inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).
Indicando con:
----> vedere tabella a pag. 52 della G.U. <----
2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese complessive della sicurezza. In particolare, essendo tali spese non soggette a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece puo' costituire un
elemento di concorrenza tra diversi esecutori.
In base a quanto sopra considerato;
Delibera:
1. la determinazione dell'Autorita' n. 37/2000, che prevede l'impiego dell'incidenza media della sicurezza IS, deve essere interpretata nel senso che per determinare IS occorre:
determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezziario ufficiale e dalle relative quantita' previste in progetto;
determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza c.d. speciali;
sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezziario con quelli speciali;
dividere la suddetta somma per il costo di costruzione dell'intervento al fine di ottenere l'incidenza media della sicurezza;
2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi ne' di IVA ne' degli utili;
3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
Roma, 10 gennaio 2001
Il presidente: Garri
 
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