Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 gennaio 2001
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2000, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000, rispetto a novembre 1992, in misura pari al 27,03 %;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove sia previsto l'importo "lire centomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire centoventisettemila";
b) ove sia previsto l'importo "lire duecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire duecentocinquantaquattromila";
c) ove sia previsto l'importo "lire duecentocinquantamila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire trecentodiciottomila";
d) ove sia previsto l'importo "lire quattrocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire cinquecentottomila";
e) ove sia previsto l'importo "lire cinquecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire seicentotrentacinquemila";
f) ove sia previsto l'importo "lire unmilione", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire unmilioneduecentosettantamila";
g) ove sia previsto l'importo "lire unmilionecinquecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire unmilionenovecentocinquemila".
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 gennaio 2001
Il Ministro: Nesi
 
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