Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 16 ottobre 2000
Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1998, relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1998, che ha determinato le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;
Ritenuta l'opportunita' di integrare, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attivita' dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attivita' di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata, riconosciuto tale con atti formulati della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, e' costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attivita'.
2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
a) cittadino impegnato, con merito particolare, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreche' l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'amministrazione della difesa si riserva la facolta' di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.
3. Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di condizioni e' data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono piu' condizioni.
Roma, 16 ottobre 2000
Il Ministro: Mattarella
 
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