Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 15 gennaio 2001, n. 19
Modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il completamento dei contratti d'area ai sensi delle deliberazioni CIPE del 22 giugno 2000 e del 2 novembre 2000.

Ai responsabili unici dei contratti
d'area interessati
Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
e, per conoscenza:
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di
coesione, servizio per la
programmazione negoziata
Al Ministero del lavoro e
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Comitato coordinamento
iniziative per l'occupazione

Con le deliberazioni del 22 giugno 2000 e del 2 novembre 2000, quest'ultima in corso di perfezionamento, il CIPE ha emanato disposizioni in materia di programmazione negoziata ed ha disposto, tra l'altro, che per il completamento, mediante protocolli aggiuntivi, dei contratti d'area di Avellino, Salerno, Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Terni e La Spezia, le agevolazioni alle imprese proponenti siano concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalita' ed i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Per le predette finalita' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse finanziarie disponibili, pari a 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), a seguito di revoche e rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni.

Premessa.

Si richiamano le caratteristiche specifiche in materia di contratti d'area che interessano la presente procedura che riguardano, oltre alle finalita' dell'intervento, le attivita' produttive ammissibili, la tipologia degli investimenti, le aree territoriali interessate e il tetto massimo degli investimenti ammissibili per ciascun contratto d'area medesimo di cui terra' conto il bando previsto al successivo punto 3.2.
1.1 La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 al punto 3.1 definisce, sulla base anche di quanto gia' previsto dalla legge 22 dicembre 1996, n. 662, all'art. 203, lettera f), il contratto d'area quale espressione del principio del partenariato sociale che costituisce lo strumento operativo e funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo attraverso condizioni di massima flessibilita' amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validita' tecnica, economica e finanziaria, nonche' di relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.
Con successiva delibera il CIPE stesso, in data 11 novembre 1998, al punto C ha ampliato i settori di attivita' produttiva ammissibili estendendoli alla produzione di energia termica o elettrica da biomassa ed ai servizi per la movimentazione ed il magazzinaggio di terminals e dei containers, nonche' al confezionamento, all'imballaggio, al reimballaggio, alla pesatura ed alla confezionatura delle merci, alimentari e non.
1.2 Le aree territoriali di intervento in materia di contratti d'area sono quelle definite nella citata deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, al punto 3.2.
1.3 Il costo complessivo degli investimenti ammissibili proposti dalle imprese interessate, dopo l'istruttoria bancaria, comprensivo degli eventuali oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali gia' agevolati, non puo' superare l'importo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area (delibera CIPE del 9 luglio 1998, punto 1.2), fatta salva la deroga, di cui al punto 2 della citata deliberazione CIPE del 2 novembre 2000, che stabilisce nell'ambito del contratto d'area di "Torrese-Stabiese" - e relativo protocollo aggiuntivo - che il limite massimo degli investimenti ammissibili e' incrementato, rispetto a quanto previsto dalla precedente delibera CIPE n. 69/00 e con l'esclusione di iniziative localizzate nei comuni di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia destinatari dei precedenti interventi, di ulteriori 150 miliardi di lire (77,468 Meuro).

2. Aspetti specifici da applicare alla procedura per la concessione delle agevolazioni.

2.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attivita' produttive nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e dell'agroindustria di cui alle suddette delibere del CIPE in data 21 marzo 1997 ed 11 novembre 1998 gia' richiamate al precedente punto 1.1.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di graduatorie specifiche per ciascun contratto d'area, in relazione a quanto previsto alla lettera a) del successivo punto 3.1, formate con le modalita' ed i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e tenendo conto di quanto previsto ai successivi punti 3.8 e 3.9. Pertanto si fara' riferimento, per quanto applicabili, ai contenuti in materia di procedure, modalita' e criteri selettivi di cui alle circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000, rispettivamente relative, la prima, alle attivita' estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda nonche' di fornitura di servizi, in seguito "settore industria" e, la seconda, alle attivita' turistico-alberghiero, in seguito "settore turismo".
In particolare sono ammissibili alle agevolazioni suddette i programmi d'investimento promossi:
dalle imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese anche le attivita' agroindustriali, che possono riguardare solo uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazioni di minerali" e D - "Attivita' manifatturiere" della classificazione delle attivita' economiche ISTAT `91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea di cui al punto 2.6 della detta circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000. L'attivita' estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o di semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa proponente attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il punto 3.8 della citata circolare n. 900315) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste;
dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT `91 per le quali, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilita' dei beni stessi, qualora non utilizzati in una stabile unita' produttiva, e' condizionata all'impegno, pena la revoca delle agevolazioni, da parte dell'impresa all'utilizzo degli stessi, per i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione, esclusivamente in cantieri ubicati nei territori del contratto d'area interessato. Per gli altri aspetti concernenti la concessione delle agevolazioni valgono i criteri e le modalita' previste al punto 2.5 della suddetta circolare n. 900315 del 14 luglio 2000;
dalle imprese fornitrici di servizi che possono riguardare uno o piu' dei settori riportati nell'Allegato 2 alla detta circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000;
dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della citata classificazione delle attivita' economiche ISTAT `91, limitatamente agli impianti alimentati mediante la trasformazione di rifiuti organici o di prodotti vegetali (c.d. Biomasse) la cui potenza elettrica non sia superiore a 50 MW e con indice energetico non inferiore a 0,60.
Per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992 e sintetizzato nella formula seguente:

Ien =(Ee/Ec) + \[Et/(0,9Ec)] -a

Ove: Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausilari Et = Energia termica prodotta annualmente dall'impianto Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali

a = [(1/0,60) - 1] x [0,60 - (Ee /Ec)].

L'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma d'investimento da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice;
dalle imprese che svolgono attivita' di gestione di strutture turistiche, come individuate all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di una o piu' delle ulteriori attivita' indicate dalla regione, nel cui territorio ricade il contratto d'area, per i bandi del "settore turismo" della legge n. 488/1992. Per queste ultime si considerano ammissibili alle agevolazioni quelle che risultano indicate dalla regione alla data del decreto di cui al punto 3.2.

2.2 Le spese relative alla realizzazione delle iniziative proposte dalle imprese di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello della presentazione del modulo di domanda.

2.3 Le tipologie di investimento ammissibili sono il "nuovo impianto" e, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno e Potenza), le iniziative imprenditoriali dirette "all'ampliamento" di attivita' esistenti. Quest'ultima tipologia risultera' ammissibile, nel rispetto delle condizioni di cui alle deliberazioni CIPE del 17 marzo 2000 (punto 2.1) e 2 novembre 2000 solo nel caso in cui:
a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;
b) la solidita' economica-finanziaria dell'azienda e la sua capacita' di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti gia' realizzati sul territorio;
c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
d) il rapporto tra contributo pubblico richiesto e nuovi addetti previsti non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento agevolate nella medesima regione a valere sul bando della legge n. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.
Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione dell'istruttoria e' comunque subordinata alla documentazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di flessibilita' che sara' attuata tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.
2.4 L'importo complessivo massimo degli investimenti ammessi ai benefici finanziari per il contratto d'area, come detto, non puo' superare i 300 miliardi di lire (154,937 Meuro), fatta salva la deroga (vedi punto 1.3 precedente) per il contratto d'area di Torrese Stabiese. Risulta pertanto che l'importo massimo ammissibile per il completamento di ciascun contratto d'area di cui alle indicate deliberazioni CIPE non potra' superare il valore pari alla differenza tra l'indicato importo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) e l'importo totale (comprensivo delle spese, ove previste, per la realizzazione di opere infrastrutturali) dei programmi d'investimento gia' ammessi a fruire delle risorse CIPE, risultante dal contratto d'area base e dai protocolli aggiuntivi come sottoscritti. Pertanto, al fine di determinare detto importo non si terra' conto di eventuali provvedimenti di revoca e di rideterminazione dei contributi concessi, nonche' di rinunce da parte delle ditte beneficiarie al contributo medesimo, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area base e di quella dei protocolli aggiuntivi.

3. Procedure per l'emanazione del bando e la formazione delle graduatorie con riferimento alla normativa dei contratti d'area.

3.1 Ai fini dell'emanazione del bando e per la formazione delle graduatorie, di cui al successivo punto 3.7, il responsabile unico del contratto d'area interessato, nel rispetto della procedura di concertazione prevista dalla regolamentazione vigente per il contratto d'area nei rapporti con i soggetti promotori;
deve:
a) indicare, sulla base dell'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, calcolato come riportato al precedente punto 2.4, se intende riservare detto importo ai soli programmi del "settore industria" o del solo "settore turismo", ovvero ad entrambi; in tale ultimo caso deve ripartire detto importo in percentuali da attribuire ai programmi del "settore industria" ed a quelli del "settore turismo";
b) individuare, nell'ambito territoriale del contratto d'area, i comuni nei quali vi sono aree disponibili, per destinazione urbanistica conforme alle attivita' ammissibili indicate alla precedente lettera a), e dotate delle necessarie infrastrutture, attestandone la sussistenza e limitando ad essi l'ubicazione dei programmi agevolabili, ferme restando le successive verifiche da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione CIPE, n. 127, in data 11 novembre 1998, punto c), comma 3, i cui esiti saranno comunicati anche al responsabile unico.
c) indicare la banca concessionaria tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'applicazione del sistema agevolativo della legge n. 488/1992;
puo':
d) individuare due o piu' settori produttivi, con riferimento alle prime due cifre del codice ISTAT '91, tra quelli ammissibili alle agevolazioni, sulla base di quanto stabilito al precedente punto a), del "settore industria" e/o due o piu' tra le attivita' ammissibili fra quelle del "settore turismo", ai quali limitare l'accesso alle agevolazioni;
e) individuare all'interno dell'ambito territoriale definito dalla precedente lettera b), eventuali ambiti piu' ristretti ai quali limitare l'ubicazione dei programmi da agevolare;
f) indicare eventuali riserve di fondi a favore delle PMI o di particolari settori o attivita' produttive o di ambiti territoriali, dei quali si terra' conto ai fini della concessione delle agevolazioni sulla base delle graduatorie.
Di tali determinazioni il responsabile unico deve dare tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di poter consentire l'attivazione del bando di cui al successivo punto.
3.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, procede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del bando per il completamento del contratto d'area interessato solo dopo che sara' pervenuta la comunicazione del responsabile unico di cui al precedente punto 3.1. Il bando, tra l'altro, indichera':
le date di apertura e di chiusura previsti per la presentazione delle domande;
la banca concessionaria individuata dal responsabile unico;
l'importo complessivo massimo ammissibile dei programmi d'investimento per il completamento del contratto d'area, determinato sulla base di quanto gia' riportato al precedente punto 2), ultimo comma;
le eventuali indicazioni pervenute dal responsabile unico in ordine agli argomenti di cui al precedente punto 3.1;
il rapporto medio, di cui al precedente punto 2.3, lettera d), tra contributo pubblico e nuovi addetti delle iniziative di "ampliamento" agevolate nella regione di appartenenza dei territori del contratto d'area, a valere sul bando della legge n. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.
3.3 La presentazione delle domande, i tempi, le procedure, e le modalita' di svolgimento dell'istruttoria e la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono disciplinati dalle dette circolari ministeriali n. 900315, per il "settore industria", e n. 900516, per il "settore turismo", salvo quanto disposto dai punti seguenti.
3.4 Le domande di agevolazione, complete di tutta la documentazione necessaria, possono essere presentate solo a partire dalla data di apertura indicata nel bando di cui al precedente punto 3.2. Contestualmente alla presentazione della domanda alla banca concessionaria le imprese inviano copia del modulo di domanda e della scheda tecnica al responsabile unico del contratto d'area che, entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di chiusura del bando, puo' comunicare eventuali osservazioni alla banca stessa.
La prevista cauzione, disciplinata e determinata secondo quanto indicato dalle predette circolari applicative della legge n. 488/1992, qualora effettuata in contanti, viene versata su apposito conto corrente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.5 La banca concessionaria, unitamente alle relazioni istruttorie di tutte le domande di agevolazione presentate, invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche una relazione riepilogativa, per i soli programmi istruiti con esito positivo, dalla quale risultino gli elementi sufficienti ad individuare, per ciascun programma di investimento, la esatta ubicazione del suolo ove esso verra' realizzato.
3.6 Per ognuno dei protocolli aggiuntivi individuati nelle richiamate deliberazioni del CIPE e' prevista, sulla base delle indicazioni del responsabile unico di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1; la formazione di una graduatoria per il "settore industria" e/o di una per il "settore turismo".
Ciascuna graduatoria medesima accoglie sia i programmi dei cosiddetti "grandi progetti" che quelli diversi dai "grandi progetti" come definiti al punto 6.1, lettere i) e ii) della indicata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
3.7 Ai fini della formazione della graduatoria saranno utilizzati gli indicatori gia' previsti nelle citate circolari ministeriali n. 900315 e n. 900516 con la esclusione di quello relativo alla priorita' regionale, cosiddetto "indicatore n. 4". In merito si richiamano in sintesi gli indicatori che dovranno essere utilizzati per la formazione della graduatoria del "settore industria":
indicatore n. 1, e' il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria bancaria;
indicatore n. 2, e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;
indicatore n. 3, e' pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta dall'impresa proponente;
indicatore n. 5, e' determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali, con riferimento, in generale, alla certificazione ambientale dei processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti prodotti, nonche' alle prestazioni ambientali che si impegna ad ottenere in termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose negli impianti e/o processi produttivi e nei prodotti commercializzati, di qualita' e quantita' degli scarichi idrici e delle emissioni gassose.
Relativamente, invece, alla formazione della graduatoria del "settore turismo" verranno utilizzati i suddetti indicatori nn. 1, 2 e 3. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
3.8 Le agevolazioni sono concesse sulla base della posizione assunta da ciascun programma d'investimento nella rispettiva graduatoria, seguendo l'ordine decrescente, partendo dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascun contratto d'area, tenendo conto delle eventuali riserve di cui alla lettera f) del precedente punto 3.1.
Nel caso in cui l'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria per l'ultimo programma collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente punto 3.6 comporti il superamento del prescritto tetto di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro), fatta eccezione (vedi precedente punto 1.3) per il contratto d'area di Torrese Stabiese, l'agevolazione e' calcolata limitatamente all'ammontare dell'investimento che raggiunge il suddetto tetto, considerando, cosi', agevolato il programma per l'intero importo ammesso dalla banca concessionaria, fatta salva la espressa rinuncia da parte della ditta.
I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che verranno emessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a favore delle imprese, saranno inviati in copia, per conoscenza, al responsabile unico del contratto d'area.
3.9 Le agevolazioni concesse per ciascun programma verranno, nei tempi e nel rispetto dei criteri e delle modalita' previste dalle richiamate circolari ministeriali, rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in due o tre quote annuali di uguale importo, con accredito presso il conto corrente aperto dalla banca concessionaria interessata. L'erogazione a favore dell'impresa vengono effettuate dalla banca medesima che ne dara' contestuale comunicazione al responsabile unico.
3.10 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia copia del provvedimento di concessione definitiva anche al responsabile unico.
3.11 Il responsabile unico, nell'ambito delle proprie competenze previste dalle norme in vigore in materia di contratto d'area, dovra' svolgere un'adeguata attivita' di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione degli investimenti produttivi agevolati al fine di individuare e ove, necessario, realizzare, di concerto con i soggetti promotori, quelle condizioni sia di ordine tecnico che amministrative che permettano la massima accelerazione della realizzazione degli investimenti agevolati stessi. Di tale attivita' dovra' dare comunicazione con apposita relazione scritta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno fino alla completa realizzazione di tutti gli investimenti interessati.
Roma, 15 gennaio 2001
Il Ministro: Letta
 
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