Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2000 |
Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 340/2000. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutivo del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito con legge 30 luglio 1996, n. 400, recante "Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica"; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 5 febbraio 1999, con il quale e' stato, tra l'altro, istituito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, con il compito di assicurare l'impulso dell'attivita' di Governo ed il coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni dirette a sviluppare la societa' dell'informazione; Vista la deliberazione del predetto Comitato dei Ministri di approvazione del piano d'azione e government, assunta nella seduta del 23 giugno 2000 in coerenza con l'iniziativa e Europe dell'Unione europea, ed in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano; Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione del Centro tecnico e alla disciplina del funzionamento in relazione ai nuovi compiti attribuiti con la legge n. 340/2000, nonche' per continuare ad assicurare l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitariadella pubblica amministrazione e per la gestione del programma di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2 del predetto piano di azione; Decreta: Art. 1. C o m p i t i 1. Il Centro tecnico di cui all'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, svolge i seguenti compiti: a) assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro come specificato ai punti 3.1.5 e 3.2 del piano di azione di e government ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni; b) assicura i servizi e l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione. |
| Art. 2. S t r u t t u r e 1. Il Centro tecnico di cui all'art. 1, e' articolato in tre unita' organizzative di primo livello, denominate aree. Esse sono: a) l'area rete unitaria, che assicura i servizi di rete e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche; b) l'area progetti, che assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro ed il coordinamento e la gestione dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni; c) l'area amministrazione e risorse umane, che cura la gestione del personale, la gestione degli affari generali e finanziari, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonche' l'attivita' contrattuale e il contenzioso. 2. Al coordinamento delle unita' di primo livello ed all'assegnazione del personale alle strutture provvede un direttore indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato. 3. Tale incarico e' affidato, ad esperti di adeguata competenza e professionalita', dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato, con contratto di lavoro di diritto privato della durata massima di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. |
| Art. 3. P e r s o n a l e 1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto il Centro tecnico si avvale, oltre che del direttore, delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro di diritto privato di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19, il cui impiego puo' essere ridefinito in relazione alle nuove esigenze operative. 2. Il Centro tecnico si avvale, per le esigenze connesse all'attuazione del programma di lavoro del piano di azione di e government, anche di risorse umane acquisite con le modalita' e secondo le norme concernenti la Presidenza del Consiglio. |
| Art. 4. Gestione dei fondi 1. Il Centro provvede alle spese di funzionamento avvalendosi dei fondi allo scopo destinati e trasferiti nella contabilita' speciale n. 1422 aperta a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127". 2. La contabilita' speciale e' alimentata con appositi fondi mediante mandati commutabili in quietanze di entrata. 3. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, per il proprio funzionamento, per i progetti in atto, e per i nuovi progetti, il Centro tecnico utilizza i fondi all'uopo gia' destinati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
| Art. 5. Organizzazione e funzionamento 1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti e disciplinati l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento. 2. Il Centro tecnico si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. |
| Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Il Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, ivi compresi quelli relativi al personale di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19. 2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, in materia di personale con contratto a tempo indeterminato e di gestione dei fondi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ivi contenute si intendono riferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 9 dicembre 2000 Il Presidente: Amato |
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