Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2001, n. 7
Legge quadro sul settore fieristico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attivita' fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformita' con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
2. Il sistema fieristico e' rilevante ai fini della promozione delle attivita' economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.
3. L'attivita' fieristica e' libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' d'impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture nonche' l'adeguatezza della qualita' dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principali fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei o biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita' acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazioni e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura, e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1, sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2,
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sona trasmessi
alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonche' la funzione di indirizzo fino a: "n. 382 e
alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed ;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche
per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento ;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1997, n.
281".



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) "manifestazioni fieristiche", le attivita' commerciali svolte in
via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito
concorrenziale per la presentazione e la promozione o la
commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi
espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e
ad operatori professionali del settore o dei settori economici
coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le
seguenti tipologie:
1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al
pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita,
anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) "fiere specializzate", limitate ad uno o piu' settori
merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli
operatori professionali, dirette alla presentazione e alla
promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo
su campione e con possibile accesso del pubblico in qualita' di
visitatore;
3) "mostre-mercato", limitate ad uno o piu' settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o
ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla
vendita dei prodotti esposti; b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare,
promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o
rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori
economici oggetto delle attivita' fieristiche o i loro
rappresentanti; c) "visitatori", coloro che accedono alle attivita' fieristiche,
siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del
settore o dei settori economici oggetto della rassegna; d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed
edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine
destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale; e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati
che esercitano attivita' di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche. f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente
occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri
fieristici; g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilita', a
qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di
promuovere l'attivita' fieristica.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge: a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da
un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte
alla clientela; b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate
nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purche' non
superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta; c) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio
in aree pubbliche.



Nota all'art. 3:
- Il titolo della legge 3 giugno 1978, n. 314
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1978, n.
183) e' il seguente: "Ratifica ed esecuzione del protocollo
recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il
22 novembre 1928, concernente le esposizioni
internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il
30 novembre 1972".



 
Art. 4
Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche

1. L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione puo' essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani.
2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e' di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalita' di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che: a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti
l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico; b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai
sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi
alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e
delle infrastrutture, nonche' per i requisiti dei servizi per lo
svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla
qualifica della stessa; c) le modalita' di organizzazione siano atte a garantire,
compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non
discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e
qualificati per l'iniziativa; d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico
dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro
vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe
diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni
espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.
4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.



Nota all'art. 4:
- I commi 2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59", sono i seguenti:
"2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche.
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 5,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione, nel settore del commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.".



 
Art. 5
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza: a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui
all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di
rilevanza internazionale; b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza nazionale o regionale; c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di
rilevanza locale.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.
 
Art. 6
Calendario ufficiale annuale
delle manifestazioni fieristiche

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformita', promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformita' e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale.
3. Possono svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.
4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
 
Art. 7
Comitato tecnico-consultivo

1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da: a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria
dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del
turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della
materia; b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti
fieristici italiani; c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali e del commercio con l'estero; d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE); e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali
dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti
produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del
settore della distribuzione; g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT).
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.
4. Il Comitato esprime parere obbligatorio: a) sull'idoneita' dei quartieri fieristici che ospitano le
manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di
svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti; b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale
e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e
quelle nazionali, con merceologie uguali o affini; c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive
modificazioni.
5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attivita' di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.
 
Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo
4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il
relativo procedimento; b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui
all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche
intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della
qualifica di manifestazione fieristica nazionale; c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici
internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche
internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati: a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di
rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in
concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale, nonche' a disciplinare
eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali
e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano
nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con
quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in
concomitanza tra loro, nonche' a disciplinare eventuali deroghe.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicita' da parte dei soggetti organizzatori.



Nota all'art. 8:
- L'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997), recante: "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
seguente:
"Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Srato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive".



 
Art. 9
Quartieri fieristici

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di "internazionale" ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
3. In sede di prima applicazione nonche' in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.
 
Art. 10
Riordino degli enti fieristici gia' costituiti e riconosciuti

1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa attivita' di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalita' giuridica.
2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in societa' per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una societa' per azioni il progetto dovra' identificare anche: a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali
all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da
parte di enti pubblici e di societa' od enti privati; b) la ripartizione del capitale sociale.
4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).
5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in societa' per azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore puo', a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonche' agli atti relativi ad enti gia' trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.



Note all'art. 10:
- L'art. 2343 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti, conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di
sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello, per
cui avvenne il conferimento la societa' deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando
le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio
conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere
dalla societa'".
- Il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 1997), recante: "Riordino delle
imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni", e' il seguente:
"1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
della imputazione dei disavanzi da annullamento o da
concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di
societa' si considerano fiscalmente riconosciuti se
assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1.
L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da
concambio si considera formato con utili di cui all'art.
41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, concernente gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul redditi" delle persone giuridiche".



 
Art. 11
Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici

1. Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attivita' di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.
 
Art. 12
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalita' diverse da quelle autorizzate, l'autorita' competente per l'autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinche' disponga l'esecuzione coattiva. L'autorita' competente dispone altresi' nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonche' l'interdizione dalla possibilita' di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", ovvero di "quartiere fieristico internazionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonche' l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilita' di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonche' alla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
 
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, gia' iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1375):
Presentato dal sen. De Carolis ed altri il 27 settembre
1996.
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con parere
delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 9a, 13a e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il
28 gennaio 1997, il 13 febbraio 1997, il 13 marzo 1997,
l'11 marzo 1998, il 5 e 14 maggio 1998.
Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede
deliberante, il 10 giugno 1998, con parere delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 9a, 13a e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminata dalla 10a commissione, in sede deliberante,
il 16 giugno 1998 e il 23 giugno 1998, approvato in un
testo unificato con gli atti numeri 1775 (Maconi ed altri),
2129 (Mantica ed altri) e 2204 (Sella di Monteluce ed
altri).
Camera dei deputati (atto n. 5051):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 6 luglio 1998,
con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII e
XIII.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 2
e 9 dicembre 1998, il 7, 15, 27 e 29 luglio 1999, il 6 e 13
ottobre 1999, l'11 novembre 1999, il 19 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata il 22 marzo 2000 (atto n.
5051-337-1730-2006-2573-2786-4692/A - relatore on.
Fumagalli).
Esaminato in aula il 27 marzo 2000 ed approvato con
modificazioni, il 29 novembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 1375-B):
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2000 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 9a, Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato ed approvato dalla 10a commissione, in sede
deliberante, il 20 dicembre 2000.



Note all'art. 13:
- Il regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 454
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1934, n, 75),
convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1934,
n. 241), ha dettato norme per la disciplina delle mostre,
fiere ed esposizioni.
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 390 (pubblicato nel S.O. Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141) e' il seguente:
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli
enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
riconoscimento della qualifica di internazionale delle
manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione
del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche".



 
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