Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000, n. 435 |
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni; Ravvisata l'opportunita' di provvedere al riassetto dell'organizzazione del Ministero della sanita', in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri e i principi previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 8 giugno 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Dipartimenti e direzioni generali
1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della sanita', di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto medesimo, si articola in due dipartimenti: a) il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero; b) il dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali. 2. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 3. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 4. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai princi'pi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei prodotti; b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati; d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse; e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.". - Il testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. (Omissis).". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibiita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. (Omissis).". "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - (Omissis). 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. (Omissis).". "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 30 novembre 1998, n. 419 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) - (Omissis). 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princi'pi previsti dal presente decreto legislativo.". - Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni concerne: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 55, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 46, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo n. 306/1999, e' il seguente: "Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni ammali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;". - Per il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in note alle premesse. - L'art. 5, commi 3, 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente: "Art. 5 (I dipartimenti) - (Omissis). 3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princi'pi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
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| Art. 2. Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita' e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita', in materia di: a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attivita' sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e universita', finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti, nonche' alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manage-riale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie; c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport; d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita', esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della programmazione sanitaria; b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie; c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti; d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici; e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo. 4. Presso il Dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Note all'art. 2: - Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". - Il testo dell'art. 115, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il seguente: "Art. 115 (Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: (Omissis); e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria;". - Il testo dell'art. 117, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente: "Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.". - Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
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| Art. 3 Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle attivita' e agli interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita' in materia di: a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta' evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita'; sangue ed emoderivati; trapianto di organi; procedure autorizzative concernenti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; stabilimenti termali e acque minerali; b) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; registri della popolazione per la farmaco-epidemiologia, funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale; c) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali; salubrita' dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale; ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare; smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio; d) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante e supporto delle funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo; funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da cause di servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; e) relazione sullo stato sanitario del Paese; gestione dell'attivita' editoriale ministeriale, di centri di documentazione, di osservatori, di programmi di informazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore; f) partecipazione dell'Amministrazione sanitaria alle attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre Agenzie specializzate delle Nazioni unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali sanitari; attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; incontri a livello internazionale. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della prevenzione; b) della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza; c) della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione; d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali; e) degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini; f) dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note alle premesse. - Per il titolo del citato decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda in note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 115, comma 1, lettera e), e 117 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note all'art. 2.
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| Art. 4 Disposizioni finali e transitorie
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del Ministero, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 1998, e' ridotta di due unita'. 3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni. 4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio di controllo interno e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 4: - Per il testo all'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1998 reca: "Istituzione dell'autorita' portuale di Gioia Tauro". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14, comma 2, e 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in note alle premesse. - Il testo degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita', in attuazione dell'art. 2, com-ma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266), e' il seguente: "Art. 6 (Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'). - 1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' e' organo di ausilio dell'attivita' del Consiglio superiore di sanita' ed e' diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanita'. (Omissis).". "Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanita' sono cosi' individuate: art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense "ai benemeriti della salute pubblica" ed "al merito della sanita' pubblica"; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanita' di una ragioneria centrale dello Stato; art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi; art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanita'; articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanita' e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanita'; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna; art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radio-protezione dei lavoratori e delle popolazioni; art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982); art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria; art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualita' nell'ambito dei laboratori d'analisi; art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734; art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello; art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali; art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica al volo; art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria; art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie; art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale; art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS; art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio; articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione; art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicita' sanitaria; art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica; art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanita' dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: "cura l'attivita' di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile"; e comma 6, nella parte in cui dispone: "cura, per quanto di competenza del Ministero della sanita', la definizione dei rapporti giuridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale"; nonche' dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita'".
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| Art. 5 Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, ad eccezione degli articoli 6 e 9, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48 |
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