Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico";
VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
ACQUISITO, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di demanio idrico, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico".
 
Articolo 2 (Compensazione delle risorse da trasferire alle regioni con le
entrate dei canoni del demanio idrico)

1. A decorrere dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, le risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo III del decreto legislativo 112/98 saranno ridotte per ciascuna regione degli importi previsti nella tabella "A", allegata al presente decreto.
 
Articolo 3
(Riparto delle risorse umane e finanziarie)

1. Il contingente di 104 unita' da trasferire alle regioni, individuato dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, e' ripartito tra le stesse sulla base della incidenza delle ore lavorative impiegate per la gestione dei beni del demanio idrico sul totale delle ore lavorate per la gestione di tutte le attivita' afferenti i servizi demaniali dal personale in servizio secondo quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto.
2. Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, quantificate dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 457 milioni, sono ripartite tra le regioni in percentuale alla attribuzione delle singole unita' di personale.
 
Articolo 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: BASSANINI
 
TABELLA "A"

ENTRATE DEMANIO IDRICO E LACUALE
Ripartizione tra Regioni

==================================================================
STRUTTURA % 2001 e successivi ================================================================== ABRUZZO 2,68 8.040.000.000 BASILICATA 0,39 1.170.000.000 CALABRIA 1,04 3.120.000.000 CAMPANIA 1,49 4.470.000.000 EMILIA ROMAGNA 7,56 22.683.000.000 FRIULI V. GIULIA 3,95 11.850.000.000 LAZIO 5,24 15.723.000.000 LIGURIA 2,91 8.730.000.000 LOMBARDIA 28,03 84.093.000.000 MARCHE 1,61 4.830.000.000 MOLISE 0,50 1.500.000.000 PIEMONTE 13,05 39.153.000.000 PUGLIA 0,12 360.000.000 SARDEGNA 0,004 12.000.000 SICILIA 0,90 2.700.000.000 TOSCANA 3,79 11.370.000.000 TRENTINO A. ADIGE 10,00 30.003.000.000 UMBRIA 2,48 7.440.000.000 VALLE D'AOSTA 1,07 3.210.000.000 VENETO 13,18 39.543.000.000

TOTALE 100 300.000.000.000 ------------------------------------------------------------------
 
TABELLA "B"

DEMANIO IDRICO - UNITA' DI PERSONALE
DA TRASFERIRE ALLE REGIONI

==================================================================
DENOMINAZIONE STRUTTURA PERSONALE DA TRASFERIRE ================================================================== DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO 3 REGIONE PIEMONTE 11 REGIONE LIGURIA 5 REGIONE LOMBARDIA 18 REGIONE VENETO 12 REGIONE EMILIA ROMAGNA 9 REGIONE MARCHE 5 REGIONE TOSCANA 11 REGIONE UMBRIA 3 REGIONE LAZIO 7 REGIONE ABRUZZO 4 REGIONE MOLISE 2 REGIONE CAMPANIA 6 REGIONE CALABRIA 3 REGIONE PUGLIA 3 REGIONE BASILICATA 2

TOTALE 104 ------------------------------------------------------------------
 
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