Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 29 gennaio 2001
Attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura;
Viste le rettifiche della direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 104 del 24 aprile 2000 e L 311 del 12 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di misura;
Visto il decreto 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita' di misura;
Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con propri decreti all'adeguamento delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unita' di misura;
Sentito il Comitato centrale metrico nella seduta del 10 aprile 2000;
Considerata la necessita' di attuare la direttiva 1999/103/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto 30 dicembre 1989, di attuazione della direttiva 89/617/CEE, che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita' di misura, nell'art. 1, punto 1, lettera b), la data "31 dicembre 1999" e' sostituita da "31 dicembre 2009".
2. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di misura e' modificato come segue:
a) al capitolo I, il testo della tabella riportata al punto 1.1.1 e' sostituito dal testo seguente:
"La temperatura Celsius t e' definita dalla differenza t = T - To tra due temperature termodinamiche T e To con To = 373,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unita' "grado Celsius e' uguale all'unita' "kelvin ";
b) le definizioni delle unita' supplementari SI riportate nella tabella al punto 1.2.1 sono sostituite dalle seguenti:
"Unita' di angolo piano. Il radiante e' l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio.
(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)".
"Unita' angolo solido. Lo steradiante e' l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.
(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).";
c) la tabella al punto 1.3 e' sostituita dalla seguente:
----> vedere tabelle a pag. 30 della G.U. <----
Nota: unitamente alle due unita' sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.".
 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto di attuazione della direttiva 1999/103/CE, che modifica la direttiva 90/181/CEE, entrano in vigore l'8 febbraio 2001.
2. Fatto salvo il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e' autorizzato posteriormente al 31 dicembre 1999 l'impiego delle indicazioni supplementari previste all'art. 3 del succitato decreto.
Roma, 29 gennaio 2001
Il Ministro: Letta
 
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