Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 2 gennaio 2001 |
Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700o anniversario del primo giubileo del 1300. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 700o anniversario del primo giubileo del 1300; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 700o anniversario del primo giubileo del 1300, da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. |
| Art. 2. Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono cosi' determinate:
==================================================================== Metallo Valore Diametro Titolo in millesimi Peso gr. nominale -------------------------------------------------------------------- lire mm legale tolleranza legale tolleranza in + in + o - Oro -------------------------------------------------------------- 100.000 25 900 2 (per mille) 15 5 (per mille) |
| Art. 3 Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti: sul dritto: "Quadrangola", insegna medievale rappresentante, a destra, San Pietro con croce astile e chiave e, a sinistra, San Paolo con un spada; all'interno l'iscrizione "+ SIGNA APOSTOLORUM PETRI ET PAVLI"; in giro pallinato e legenda "REPUBBLICA ITALIANA"; in basso al centro il nome dell'autore "COLANERI"; sul rovescio: particolare dell'affresco di Giotto, costodito nella basilica di San Giovanni in Laterano in Roma, rappresentante Papa Bonifacio VIII che legge la bolla di apertura dell'Anno Santo del 1300; in tondo legenda "PRIMO GIUBILEO BONIFACIO o VIII o PONT o MAX" e pallinato; in alto al centro "100 MILA o LIRE" ai lati dell'affresco "1300" e "2000"; in basso al centro "R"; sul contorno: godronatura. |
| Art. 4. Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sara' stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309. |
| Art. 5. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni. |
| Art. 6. E' approvato il tipo della suindicata moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato. Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ----> Vedere IMMAGINE a Pag. 12 della G.U. <---- Roma, 2 gennaio 2001 p. Il direttore generale: Zodda |
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