Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 31 ottobre 2000, n. 436
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a n o
il seguente decreto:
Art. 1. O g g e t t o 1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorita' indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, piu' specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalita' e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilita' dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle universita'.
4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalita' per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalita' per la loro certificazione e utilizzazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito e sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito Comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,: reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 21 dicembre 1978, n. 845, reca:
"Legge-quadro in materia di formazione professionale".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di
danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli
istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali
pareggiati".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri possono essere
adattati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
b) sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilita' e modularita', e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonche' la partecipazione anche degli adulti occupati;
c) rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilita' delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.
 
Art. 3.
Modalita' di accesso ai percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi e' consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacita' acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli standard di cui all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 68 della citata legge
17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione e' progressivamente istituito,
a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attivita' formative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio, 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano".



 
Art. 4.
Standard di percorso
1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non piu' di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore puo' essere congruamente distribuito in tempi piu' lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attivita' teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalita' di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualita', possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'universita', l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
d) sono strutturati in moduli e unita' capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalita' ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;
g) prevedono l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;
i) la conduzione scientifica di ciascun percorso e' affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonche' i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;
k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonche' al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.
 
Art. 5.
Standard minimi delle competenze per l'accesso
e la valutazione dell'esito
1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a se' stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalita' di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
b) i requisiti richiesti per l'accesso;
c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle universita'.
5. Al fine di assicurare flessibilita' al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilita' in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) - b) (Omissis);
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;".



 
Art. 6.
Riconoscimento dei crediti
1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3;
b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;
c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universita' nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle universita' che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del citato decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509:
"Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al
credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto
in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli
studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60
crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per
ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno
orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo
individuale. Tale frazione non puo' comunque essere
inferiore a meta', salvo nel caso in cui siano previste
attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata con
le modalita' di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere
forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati, diversificato per studenti
impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso".
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Per il titolo della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera f)
della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
"8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) - e) (Omissis);
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al
riconoscimento parziale o totale degli studenti effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;".



 
Art. 7.
Istituzione e finanziamento dei percorsi
1. Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalita' previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalita' della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.
2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell'accesso alle risorse nazionali.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le
note all'art. 5.



 
Art. 8.
Certificazione dei percorsi
1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresi', rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universita', della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalita' contenuti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. La certificazione finale di cui al comma 1 e' redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 marzo 1996 (Estensione delle disposizioni
relative all'indicazione, nella prossima dichiarazione dei
redditi, dei contributi previdenziali di particolari
categorie di lavoratori autonomi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1996, n. 105.
- Per il titolo della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Banca dati
1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e' costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Monitoraggio e valutazione
1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attivita' svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2000
Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
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