Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 2000
Autorizzazione all'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna ad espletare attivita' di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
del Dipartimento delle professioni sanitarie,
delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale - ufficio VII
Vista l'istanza del 21 dicembre 1999, presentata dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 29 dicembre 2000;
Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita', che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero;
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di ossa, debbono essere effettuate presso le sale operatorie del reparto "Chirurgia ortopedica", allogato nel presidio ospedaliero Maggiore di Bologna;
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di ossa, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Boriani dott. Stefano, dirigente medico di secondo livello, primario dell'unita' operativa di ortopedia presso l'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Cosco dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
De Iure dott. Federico, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Donati dott. Umberto, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Gasbarrini dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Gone1la dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Mariani dott. Mario, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Miti dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Nicolini dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Palmisani dott. Matteo, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Pompili dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Risi dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Serra dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Siccardi dott. Luigi, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna;
Tella dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso l'unita' operativa di ortopedia dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Emilia Romagna non adottera' le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale Citta' di Bologna, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2000
Il dirigente: Ballacci
 
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